Art. 5 1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un unico vettore tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento. 2. La gara di cui al precedente comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica saranno altresi' conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.