Art. 5 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n.
1008/2008, nel caso in cui  non  sia  pervenuta  da  parte  di  alcun
vettore l'accettazione di cui al precedente art.  4,  il  diritto  di
esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani
e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa,  Pantelleria-Catania  e
viceversa,  Lampedusa-Palermo  e   viceversa,   Lampedusa-Catania   e
viceversa, potra' essere concesso in esclusiva  e  con  compensazione
finanziaria ad  un  unico  vettore  tramite  gara  pubblica  a  norma
dell'art. 17 del medesimo regolamento. 
  2. La gara di cui al precedente comma 1, il  relativo  bando  e  la
connessa documentazione tecnica saranno altresi' conformi alle  norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma
di compensazione degli obblighi di  servizio  pubblico  alle  imprese
incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.