Art. 7 
 
  1. Con successivo decreto del direttore  della  Direzione  generale
per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi  satellitari  viene
reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5,  viene  concesso
al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di  esercitare
in esclusiva e con compensazione finanziaria  il  servizio  aereo  di
linea    sulle     rotte     Pantelleria-Trapani     e     viceversa,
Pantelleria-Palermo e  viceversa,  Pantelleria-Catania  e  viceversa,
Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa e  viene
altresi'  approvata  la  convenzione   tra   l'Ente   nazionale   per
l'aviazione  civile e  il  vettore  stesso  per  regolamentare   tale
servizio. 
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  precedente  e'  sottoposto  ai
competenti organi di controllo.