Art. 7 1. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa e viene altresi' approvata la convenzione tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile e il vettore stesso per regolamentare tale servizio. 2. Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto ai competenti organi di controllo.