Art. 2 Attribuzione dell'incarico di titolarita' ad un segretario di fascia C in sedi di segreteria singole o convenzionate aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, il sindaco di un comune avente una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti e il sindaco del comune capofila di una convenzione di segreteria avente una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possono richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a nominare, in qualita' di titolare, un segretario iscritto nella fascia professionale C, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede, effettuata nei centoventi giorni precedenti all'istanza, sia andata deserta. 2. Il segretario da nominare ai sensi del comma 1 e' individuato dal sindaco, previo consenso dell'interessato, anche senza ulteriore pubblicizzazione, tra i segretari iscritti all'albo nella fascia professionale C. 3. Alla richiesta e' allegata l'espressa dichiarazione del segretario di accettazione. 4. Il Ministero dell'interno autorizza la titolarita' della sede per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile fino a dodici, previa motivata richiesta del sindaco. 5. Ai fini di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico di cui al presente articolo, i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuita' della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo.