Art. 2 
 
Attribuzione dell'incarico di titolarita' ad un segretario di  fascia
  C  in  sedi  di  segreteria  singole  o  convenzionate  aventi  una
  popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  il
sindaco di un comune avente una  popolazione  compresa  tra  3.001  e
5.000 abitanti e il sindaco del comune capofila di una convenzione di
segreteria avente una popolazione complessiva compresa  tra  3.001  e
5.000  abitanti,  possono  richiedere   al   Ministero   dell'interno
l'autorizzazione a nominare, in qualita' di titolare,  un  segretario
iscritto nella  fascia  professionale  C,  qualora  la  procedura  di
pubblicizzazione  della  sede,   effettuata   nei centoventi   giorni
precedenti all'istanza, sia andata deserta. 
  2. Il segretario da nominare ai sensi del comma  1  e'  individuato
dal sindaco, previo consenso dell'interessato, anche senza  ulteriore
pubblicizzazione, tra i  segretari  iscritti  all'albo  nella  fascia
professionale C. 
  3.  Alla  richiesta  e'  allegata  l'espressa   dichiarazione   del
segretario di accettazione. 
  4. Il Ministero dell'interno autorizza la  titolarita'  della  sede
per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile fino a dodici, previa
motivata richiesta del sindaco. 
  5. Ai fini di autorizzare la nomina e la proroga  dell'incarico  di
cui al presente articolo, i comuni aderenti  ad  una  convenzione  di
segreteria si impegnano a garantire  la  continuita'  della  relativa
sede unificata, come accettata dal segretario, per il  corrispondente
periodo.