Art. 3 
 
Disposizioni particolari per  la  titolarita'  di  un  segretario  di
  fascia  C  nelle  sedi  di  segreteria  convenzionata  aventi   una
  popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  2,  l'autorizzazione
alla nomina di un segretario  di  fascia  C  in  sedi  di  segreteria
convenzionata aventi una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e
5.000  abitanti  non  puo'  eccedere   la   durata   della   relativa
convenzione, se tale durata  e'  inferiore  rispetto  al  periodo  di
autorizzazione richiesto. 
  2.  Nel  caso  in  cui  il  termine   del   periodo   di   incarico
complessivamente autorizzato coincida con il termine di durata  della
relativa convenzione, il segretario, ultimato il  predetto  incarico,
consegue la titolarita'  della  sede  del  comune  capofila,  purche'
avente  una  popolazione  non  superiore  a   3.000   abitanti,   con
attribuzione del trattamento economico previsto per tale sede.