Art. 3 Disposizioni particolari per la titolarita' di un segretario di fascia C nelle sedi di segreteria convenzionata aventi una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'autorizzazione alla nomina di un segretario di fascia C in sedi di segreteria convenzionata aventi una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti non puo' eccedere la durata della relativa convenzione, se tale durata e' inferiore rispetto al periodo di autorizzazione richiesto. 2. Nel caso in cui il termine del periodo di incarico complessivamente autorizzato coincida con il termine di durata della relativa convenzione, il segretario, ultimato il predetto incarico, consegue la titolarita' della sede del comune capofila, purche' avente una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, con attribuzione del trattamento economico previsto per tale sede.