Art. 4 
 
       Collocamento in disponibilita' e utilizzo dei segretari 
 
  1. Al termine del periodo di  incarico  autorizzato  ai  sensi  del
presente decreto, ove non consegua la titolarita' di una sede  avente
una popolazione fino a 3.000 abitanti, il segretario e' collocato  in
posizione di  disponibilita'  ai  sensi  dell'art.  101  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.