Art. 4 Collocamento in disponibilita' e utilizzo dei segretari 1. Al termine del periodo di incarico autorizzato ai sensi del presente decreto, ove non consegua la titolarita' di una sede avente una popolazione fino a 3.000 abitanti, il segretario e' collocato in posizione di disponibilita' ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.