Art. 10 Concessione ed erogazione del contributo 1. Previa valutazione e approvazione da parte del Consiglio, il Ministero provvede, tramite apposito decreto, alla concessione ed erogazione dei contributi relativi ai progetti per i quali l'istruttoria si e' conclusa positivamente. 2. Nel caso in cui siano ravvisati motivi di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, l'impresa riceve formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. 3. La concessione dei contributi avviene per elenco, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. 4. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello, e per le quali dovesse risultare insussistente la relativa copertura finanziaria, sono decadute. 5. Il Ministero provvede ad erogare il contributo alle imprese in un'unica soluzione.