Art. 10 
 
              Concessione ed erogazione del contributo 
 
  1. Previa valutazione e approvazione da  parte  del  Consiglio,  il
Ministero provvede, tramite apposito  decreto,  alla  concessione  ed
erogazione  dei  contributi  relativi  ai  progetti   per   i   quali
l'istruttoria si e' conclusa positivamente. 
  2. Nel caso in cui siano ravvisati motivi di non  ammissibilita'  o
di esclusione delle  domande  presentate,  l'impresa  riceve  formale
comunicazione dei motivi ostativi ai  sensi  dell'art.  10-bis  della
legge n. 241/1990. 
  3. La  concessione  dei  contributi  avviene  per  elenco,  secondo
l'ordine cronologico di ricezione delle domande e  nei  limiti  delle
risorse disponibili. 
  4. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello,
e per le quali dovesse risultare insussistente la relativa  copertura
finanziaria, sono decadute. 
  5. Il Ministero provvede ad erogare il contributo alle  imprese  in
un'unica soluzione.