Art. 11 
 
                      Monitoraggio e controlli 
 
  1. Il Ministero puo' effettuare controlli anche  a  campione  sulle
iniziative agevolate. 
  2.  Ai  fini  del  controllo   documentale   deve   essere   tenuta
disponibile,  presso  ciascuna  impresa,  tutta   la   documentazione
relativa alle attivita' svolte  per  un  periodo  di  cinque  anni  a
partire dalla data di concessione del contributo. 
  3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti  che  saranno
richiesti  al  fine  di  consentire  e  favorire  le   attivita'   di
monitoraggio e controllo da parte del Ministero.