Art. 11 Monitoraggio e controlli 1. Il Ministero puo' effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate. 2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo. 3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attivita' di monitoraggio e controllo da parte del Ministero.