Art. 3 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 701, della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, la dotazione finanziaria disponibile per la
concessione dei contributi di cui all'art. 2 e' pari  a  5.000.000,00
di euro (cinque milioni/00) per l'anno 2022, comprensivi degli  oneri
per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4.