Art. 3 Risorse finanziarie disponibili 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 e' pari a 5.000.000,00 di euro (cinque milioni/00) per l'anno 2022, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4.