Art. 4 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Per il  supporto  agli  adempimenti  tecnici  ed  amministrativi
relativi alla gestione della misura di cui al  presente  decreto,  il
Ministero si avvale, di Invitalia. 
  2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del  1998,
sono posti a carico delle risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  3,
entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse. 
  3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore,
sono regolati i reciproci rapporti connessi alle  attivita'  previste
dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle
risorse finanziarie al Soggetto gestore.