Art. 4 Soggetto gestore 1. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto, il Ministero si avvale, di Invitalia. 2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse. 3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto gestore.