Art. 8 Contributo concedibile 1. A valere sulle risorse di cui all'art. 3, nell'ambito del regolamento de minimis, puo' essere concesso dal Ministero un contributo in conto capitale: a) di importo non superiore all'80 per cento delle spese totali ammissibili; b) di importo, comunque, non superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola impresa.