Art. 8 
 
                       Contributo concedibile 
 
  1. A valere sulle  risorse  di  cui  all'art.  3,  nell'ambito  del
regolamento  de  minimis,  puo'  essere  concesso  dal  Ministero  un
contributo in conto capitale: 
    a) di importo non superiore all'80 per cento delle  spese  totali
ammissibili; 
    b)  di  importo,  comunque,  non  superiore  a   euro   50.000,00
(cinquantamila/00) per singola impresa.