Art. 2. Produzione e diffusione delle attivita' radiotelevisive 1. Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda nella Regione nella misura di: A) n. 120 di trasmissioni radiofoniche; B) n. 33 ore di trasmissioni televisive di produzione realizzate direttamente e/o indirettamente da Rai o acquisite da soggetti terzi. 2. Le trasmissioni dovranno essere relative ai generi di attualita', servizio, cultura e/o intrattenimento. La programmazione proposta dovra' essere equilibrata, variata ed accessibile al territorio regionale nel suo complesso, al fine di garantire la diversita' culturale e linguistica e di rispondere alle esigenze culturali e sociali della popolazione sarda. 3. Rai Com, per conto di Rai, si impegna inoltre a rendere progressivamente fruibile sui siti web di Rai la programmazione (in tutto o in parte), di cui al comma 1; a tal fine si impegna a riferire periodicamente al Comitato di cui al successivo art. 4 sugli sviluppi progressivi dell'attivita' svolta.