(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                       Produzione e diffusione 
                   delle attivita' radiotelevisive 
 
    1. Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione  e  alla
diffusione delle trasmissioni radiofoniche  e  televisive  in  lingua
sarda nella Regione nella misura di: 
      A) n. 120 di trasmissioni radiofoniche; 
      B)  n.  33  ore  di  trasmissioni  televisive   di   produzione
realizzate direttamente e/o indirettamente  da  Rai  o  acquisite  da
soggetti terzi. 
    2.  Le  trasmissioni  dovranno  essere  relative  ai  generi   di
attualita', servizio, cultura e/o intrattenimento. La  programmazione
proposta  dovra'  essere  equilibrata,  variata  ed  accessibile   al
territorio regionale nel suo  complesso,  al  fine  di  garantire  la
diversita' culturale e linguistica  e  di  rispondere  alle  esigenze
culturali e sociali della popolazione sarda. 
    3. Rai Com, per conto  di  Rai,  si  impegna  inoltre  a  rendere
progressivamente fruibile sui siti web di Rai la  programmazione  (in
tutto o in parte), di cui al  comma  1;  a  tal  fine  si  impegna  a
riferire periodicamente al Comitato di cui al successivo art. 4 sugli
sviluppi progressivi dell'attivita' svolta.