Art. 2 Ulteriori disposizioni per la gestione del contributo di sostentamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022. 1. Per le finalita', di carattere temporaneo, strettamente connesse alla gestione delle procedure amministrative relative al contributo di sostentamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, ivi comprese le necessita' di mediazione linguistica, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad integrare il servizio istituzionale di contact center per un periodo massimo di tre mesi, decorrenti dal 1° luglio 2022, nel limite massimo complessivo di euro 140.000,00. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato ad integrare, sino al termine dello stato di emergenza, il supporto tecnico-informatico in essere con il RTI Enterprise Services Italia S.r.l. nel limite massimo complessivo di euro 100.000,00. 3. Gli oneri finanziari discendenti dall'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 240.000,00 euro, sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza.