Art. 2 Modalita' di esercizio dell'incarico - Referente unico 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le funzioni di commissario sono svolte, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis del decreto-legge n. 118/2021 (come convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147), tramite gli uffici, i dipendenti e con l'ausilio dei professionisti e degli esperti incaricati dalla stessa societa', in ossequio ai requisiti di professionalita', di onorabilita' ed alle situazioni impeditive stabilite dalla normativa in vigore. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di commissario Fintecna individua, tra i propri dipendenti, un referente unico per ciascuna procedura di amministrazione straordinaria, incaricato della gestione della procedura stessa.