Art. 2 
 
       Modalita' di esercizio dell'incarico - Referente unico 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41,  comma  1,  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le funzioni  di  commissario  sono
svolte, ai sensi  dell'art.  19,  comma  3-bis  del decreto-legge  n.
118/2021 (come convertito dalla  legge  21  ottobre  2021,  n.  147),
tramite gli uffici, i dipendenti e con l'ausilio dei professionisti e
degli esperti  incaricati  dalla  stessa  societa',  in  ossequio  ai
requisiti di professionalita', di  onorabilita'  ed  alle  situazioni
impeditive stabilite dalla normativa in vigore. 
  2. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  commissario  Fintecna
individua, tra i propri dipendenti, un referente unico  per  ciascuna
procedura di amministrazione straordinaria, incaricato della gestione
della procedura stessa.