Art. 6 Transazioni 1. Al fine di razionalizzare il contenzioso derivato o potenzialmente derivante dalla procedura, e nell'ottica del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, Fintecna conclude transazioni di valore inferiore a euro 206.582,76 euro, se del caso acquisendo un parere legale che esponga le ragioni di convenienza della transazione, anche per le possibilita' di soccombenza o le prospettive di recupero, laddove non gia' disponibile o ritenuto necessario. 2. Ferma restando l'autorizzazione prevista dall'art. 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di razionalizzare il contenzioso derivato o potenzialmente riguardante la procedura, Fintecna, nell'ottica del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, puo' promuovere le transazioni di valore indeterminato o superiore a euro 206.582,76 per le controversie relative ad opposizioni allo stato passivo iniziate da creditori e non definite da sentenze di primo grado, previa eventuale acquisizione di un parere legale, anche avente ad oggetto piu' controversie, se presentano elementi comuni, con facolta' di richiederlo anche a professionista diverso da quello costituito nel giudizio che esponga le ragioni di convenienza della transazione, per le possibilita' di soccombenza o le prospettive di recupero delle spese. Tale parere legale puo' essere richiesto solo nel caso in cui l'eventuale parere gia' agli atti della procedura venga, motivatamente, considerato inadeguato. Della motivazione viene informato il comitato di sorveglianza chiamato ad autorizzare il nuovo incarico. Roma, 25 maggio 2022 Il Ministro: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 800