Art. 6 
 
                             Transazioni 
 
  1.  Al  fine  di   razionalizzare   il   contenzioso   derivato   o
potenzialmente derivante dalla procedura, e nell'ottica  del  miglior
soddisfacimento del ceto creditorio, Fintecna conclude transazioni di
valore inferiore a euro 206.582,76 euro, se del  caso  acquisendo  un
parere  legale  che  esponga  le   ragioni   di   convenienza   della
transazione,  anche  per  le  possibilita'  di   soccombenza   o   le
prospettive di recupero, laddove  non  gia'  disponibile  o  ritenuto
necessario. 
  2.  Ferma  restando  l'autorizzazione  prevista  dall'art.  42  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di  razionalizzare
il contenzioso derivato o potenzialmente  riguardante  la  procedura,
Fintecna,  nell'ottica   del   miglior   soddisfacimento   del   ceto
creditorio, puo' promuovere le transazioni di valore indeterminato  o
superiore  a  euro  206.582,76  per  le  controversie   relative   ad
opposizioni allo stato passivo iniziate da creditori e  non  definite
da sentenze di primo  grado,  previa  eventuale  acquisizione  di  un
parere  legale,  anche  avente  ad  oggetto  piu'  controversie,   se
presentano elementi comuni,  con  facolta'  di  richiederlo  anche  a
professionista diverso da quello costituito nel giudizio che  esponga
le ragioni di convenienza della transazione, per le  possibilita'  di
soccombenza o le prospettive di recupero  delle  spese.  Tale  parere
legale puo' essere richiesto solo nel caso in cui l'eventuale  parere
gia' agli atti  della  procedura  venga,  motivatamente,  considerato
inadeguato.  Della  motivazione  viene  informato  il   comitato   di
sorveglianza chiamato ad autorizzare il nuovo incarico. 
    Roma, 25 maggio 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 800