Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente, all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresi' le seguenti ulteriori definizioni: a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria antecedentemente al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area e' attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo recupero o smaltimento; b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. ecocar, ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilita' di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta; c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta; d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via ordinaria; e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.