Art. 4 Architettura generale del SGD 1. Il SGD, in particolare, consente di: a) delegare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, l'accesso a servizi erogati dai Service provider aderenti al sistema, a soggetti in possesso di un'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD, con livello di sicurezza almeno significativo o, comunque, di un'identita' digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 910/2014; b) esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza e relativamente ai servizi erogati dai Service provider aderenti al sistema, i poteri relativi alla funzione di delegato, nonche' di tutore, curatore, amministratore di sostegno e di esercente la responsabilita' genitoriale; c) creare, visualizzare, rinnovare, sospendere, riattivare, revocare le deleghe e verificarne l'utilizzo da parte del soggetto delegato; d) accettare o rifiutare una delega digitale; e) annullare una delega digitale nei casi previsti dall'art. 8, commi 5 e 7; f) utilizzare la delega digitale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, per fruire dei servizi erogati dai Service provider aderenti al sistema anche presso le loro sedi; g) tracciare in modo certo e sicuro, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, il processo di gestione delle deleghe e il loro utilizzo.