Art. 4 
 
                    Architettura generale del SGD 
 
  1. Il SGD, in particolare, consente di: 
    a) delegare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in
materia di rappresentanza, l'accesso a servizi  erogati  dai  Service
provider aderenti al sistema, a soggetti in possesso di  un'identita'
digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD, con livello  di
sicurezza almeno significativo o, comunque, di un'identita'  digitale
basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito  di
un  regime  di  identificazione  elettronica  oggetto  di   notifica,
conclusa con esito positivo, ai sensi  dell'art.  9  del  regolamento
(UE) n. 910/2014; 
    b) esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni  normative
in materia di rappresentanza e relativamente ai servizi  erogati  dai
Service provider aderenti al sistema, i poteri relativi alla funzione
di delegato, nonche' di tutore, curatore, amministratore di  sostegno
e di esercente la responsabilita' genitoriale; 
    c)  creare,  visualizzare,  rinnovare,  sospendere,   riattivare,
revocare le deleghe e verificarne l'utilizzo da  parte  del  soggetto
delegato; 
    d) accettare o rifiutare una delega digitale; 
    e) annullare una delega digitale nei casi previsti  dall'art.  8,
commi 5 e 7; 
    f) utilizzare la delega  digitale,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni normative in materia di rappresentanza, per  fruire  dei
servizi erogati dai Service provider aderenti al sistema anche presso
le loro sedi; 
    g)  tracciare  in  modo  certo  e  sicuro,  nel  rispetto   delle
disposizioni  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,  il
processo di gestione delle deleghe e il loro utilizzo.