Art. 7 
 
                 Modalita' di funzionamento del SGD 
 
  1. Il sistema consente ai Service provider di gestire  le  sessioni
degli utenti che intendono operare in qualita'  di  delegati.  A  tal
fine e' necessaria la  previa  autenticazione  dell'utente  delegato,
presso il Service  provider,  tramite  l'identita'  digitale  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera  a),  di  livello  di  sicurezza  almeno
significativo. 
  2. Nel gestire l'utente delegato, il Service provider  fornisce  al
SGD prova dell'avvenuta autenticazione,  con  le  modalita'  indicate
nelle  regole  tecniche  sul  funzionamento  descritte  nel   manuale
operativo di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto anche delle  linee
guida  contenenti  regole   tecniche   dei   gestori   di   attributi
qualificati. 
  3. Il SGD, verificata la correttezza e l'adeguatezza  dell'avvenuta
autenticazione, consente all'utente delegato di selezionare la delega
con la quale intende agire  fornendo  al  Service  provider,  con  le
modalita'  indicate  nelle  regole  tecniche  sul   funzionamento   e
descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3,  comma  3,  tenuto
conto anche delle linee guida contenenti regole tecniche dei  gestori
di attributi qualificati, le informazioni afferenti al  delegante  o,
comunque, al rappresentato,  comprensive  del  codice  fiscale  e  di
eventuali, necessari, dati specifici. 
  4. Il SGD consente all'utente delegato di ottenere  un'attestazione
della delega ricevuta. Tale attestazione, munita del  contrassegno  a
stampa di  cui  all'art.  23,  comma  2-bis,  del  CAD,  puo'  essere
utilizzata, nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  normative  in
materia di rappresentanza, anche per la fruizione dei servizi  presso
gli sportelli dei Service provider, previa esibizione  da  parte  del
delegato del proprio documento  d'identita'  di  cui  consegna  copia
all'operatore di sportello.