Art. 7 Modalita' di funzionamento del SGD 1. Il sistema consente ai Service provider di gestire le sessioni degli utenti che intendono operare in qualita' di delegati. A tal fine e' necessaria la previa autenticazione dell'utente delegato, presso il Service provider, tramite l'identita' digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo. 2. Nel gestire l'utente delegato, il Service provider fornisce al SGD prova dell'avvenuta autenticazione, con le modalita' indicate nelle regole tecniche sul funzionamento descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto anche delle linee guida contenenti regole tecniche dei gestori di attributi qualificati. 3. Il SGD, verificata la correttezza e l'adeguatezza dell'avvenuta autenticazione, consente all'utente delegato di selezionare la delega con la quale intende agire fornendo al Service provider, con le modalita' indicate nelle regole tecniche sul funzionamento e descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto anche delle linee guida contenenti regole tecniche dei gestori di attributi qualificati, le informazioni afferenti al delegante o, comunque, al rappresentato, comprensive del codice fiscale e di eventuali, necessari, dati specifici. 4. Il SGD consente all'utente delegato di ottenere un'attestazione della delega ricevuta. Tale attestazione, munita del contrassegno a stampa di cui all'art. 23, comma 2-bis, del CAD, puo' essere utilizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, anche per la fruizione dei servizi presso gli sportelli dei Service provider, previa esibizione da parte del delegato del proprio documento d'identita' di cui consegna copia all'operatore di sportello.