Art. 8 
 
             Durata della delega ed eventi modificativi 
 
  1. Il delegante, al momento del conferimento, definisce il  periodo
di validita' della delega digitale che, in ogni caso, non puo' essere
superiore a due anni. 
  2. Il delegante  puo'  revocare  in  qualsiasi  momento  la  delega
conferita utilizzando una specifica  funzionalita'  resa  disponibile
sul portale e descritta nel manuale  operativo  di  cui  all'art.  3,
comma 3, ovvero tramite gli sportelli  dei  Service  provider  per  i
servizi da questi resi disponibili. 
  3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma  15,  il  delegato
puo'  rinunciare  in  qualsiasi   momento   alle   deleghe   semplici
precedentemente accettate  utilizzando  una  specifica  funzionalita'
resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui
all'art. 3, comma 3. 
  4. La delega generale  di  tutori,  curatori  o  amministratori  di
sostegno  ha  una  durata  corrispondente  a   quella   fissata   nel
provvedimento di nomina. 
  5.  In  caso   di   revoca   della   tutela,   della   curatela   o
dell'amministrazione di sostegno, di  rimozione  o  sostituzione  del
tutore, del curatore o dell'amministratore  di  sostegno,  la  delega
generale e' annullata a richiesta di  chiunque  ne  abbia  interesse.
Tale richiesta e' presentata: 
    a. utilizzando una specifica funzionalita' resa  disponibile  sul
portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3,
previo accesso  dell'istante  tramite  l'identita'  digitale  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera  a),  di  livello  di  sicurezza  almeno
significativo  e  trasmissione  di  copia  conforme  informatica  per
immagine della documentazione  attestante  la  revoca  della  tutela,
della curatela o dell'amministrazione di sostegno ovvero la rimozione
o la sostituzione del tutore, del curatore o  dell'amministratore  di
sostegno. La trasmissione della copia conforme non e' necessaria  se,
utilizzando una specifica funzionalita' resa disponibile sul  portale
e descritta nel manuale operativo di  cui  all'art.  3,  comma  3,  e
tramite l'interoperabilita' con  la  Piattaforma  digitale  nazionale
dati (PDND) o con basi dati nazionali eventualmente  disponibili,  e'
possibile verificare automaticamente la revoca  della  tutela,  della
curatela o dell'amministrazione di sostegno ovvero la rimozione o  la
sostituzione  del  tutore,  del  curatore  o  dell'amministratore  di
sostegno; 
    b. tramite gli sportelli dei Service provider, previa  esibizione
da parte dell'istante del proprio documento d'identita' e consegna di
copia dello stesso documento all'operatore  di  sportello  unitamente
alla copia conforme della documentazione attestante la  revoca  della
tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno  ovvero  la
rimozione  o   la   sostituzione   del   tutore,   del   curatore   o
dell'amministratore di sostegno. 
  6. La delega generale dell'esercente la responsabilita' genitoriale
e' valida fino al  raggiungimento  della  maggiore  eta'  del  minore
rappresentato o della sua  emancipazione  ovvero  fino  all'eventuale
decadenza o sospensione della responsabilita' genitoriale. 
  7. In caso di  emancipazione,  decadenza  o  di  sospensione  della
responsabilita'  genitoriale,  la  delega  generale  e'  annullata  a
richiesta  di  chiunque  ne  abbia  interesse.  Tale   richiesta   e'
presentata: 
    a. utilizzando una specifica funzionalita' resa  disponibile  sul
portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3,
previo accesso  dell'istante  tramite  l'identita'  digitale  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera  a),  di  livello  di  sicurezza  almeno
significativo e  trasmissione  di  copia  conforme,  informatica  per
immagine,  della  documentazione  attestante,  a  seconda  dei  casi,
l'emancipazione, la decadenza o la sospensione della  responsabilita'
genitoriale. La trasmissione della copia conforme non  e'  necessaria
se, utilizzando una  specifica  funzionalita'  resa  disponibile  sul
portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3,
e tramite l'interoperabilita' con la Piattaforma  digitale  nazionale
dati (PDND) o con basi dati nazionali eventualmente  disponibili,  e'
possibile verificare automaticamente l'emancipazione, la decadenza  o
la sospensione della responsabilita' genitoriale; 
    b. tramite gli sportelli dei Service provider, previa  esibizione
da parte dell'istante del proprio documento d'identita' e consegna di
copia dello stesso documento all'operatore  di  sportello  unitamente
alla copia conforme della documentazione attestante,  a  seconda  dei
casi,  l'emancipazione,  la  decadenza   o   la   sospensione   della
responsabilita' genitoriale. 
  8. Al raggiungimento della maggiore eta' del minore  rappresentato,
la delega generale e' annullata automaticamente dal SGD  tramite  una
specifica  funzionalita'  descritta  nel  manuale  operativo  di  cui
all'art. 3, comma 3. 
  9. A partire dalla data in cui  e'  assicurata  l'interoperabilita'
con la PDND, con l'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente
(ANPR) o con le altre basi dati nazionali eventualmente  disponibili,
le deleghe semplici e generali sono annullate dal  SGD,  tramite  una
specifica  funzionalita'  descritta  nel  manuale  operativo  di  cui
all'art. 3, comma  3,  qualora  dalla  verifica  automatica  del  SGD
risulti il decesso del delegante o del delegato  ovvero  altra  causa
oggettiva di cessazione della delega.