Art. 9 Periodo di conservazione delle deleghe digitali e della relativa documentazione 1. Il gestore conserva le deleghe digitali semplici e generali, per un periodo di dieci anni dalla data in cui viene meno la loro validita', tramite memorizzazione nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 679/2016 e del CAD. 2. Il medesimo termine si applica per la conservazione della documentazione, comprensiva delle informative relative al trattamento dei dati, presentata dal delegante o dal delegato e acquisita dall'operatore di backoffice o di sportello. 3. Durante il predetto periodo di conservazione, il gestore garantisce l'accesso ai dati e ai documenti conservati al delegante e al delegato interessati previa identificazione allo sportello o tramite l'identita' digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo. L'accesso da parte del delegato e' limitato esclusivamente ai dati e ai documenti riferiti alle deleghe dallo stesso ricevute.