Art. 9 
 
           Periodo di conservazione delle deleghe digitali 
                   e della relativa documentazione 
 
  1. Il gestore conserva le deleghe digitali semplici e generali, per
un periodo di dieci anni  dalla  data  in  cui  viene  meno  la  loro
validita', tramite memorizzazione nel rispetto delle disposizioni del
regolamento UE 679/2016 e del CAD. 
  2. Il medesimo  termine  si  applica  per  la  conservazione  della
documentazione, comprensiva delle informative relative al trattamento
dei dati,  presentata  dal  delegante  o  dal  delegato  e  acquisita
dall'operatore di backoffice o di sportello. 
  3.  Durante  il  predetto  periodo  di  conservazione,  il  gestore
garantisce l'accesso ai dati e ai documenti conservati al delegante e
al delegato  interessati  previa  identificazione  allo  sportello  o
tramite l'identita' digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera  a),
di livello di sicurezza almeno significativo. L'accesso da parte  del
delegato e' limitato esclusivamente ai dati e ai  documenti  riferiti
alle deleghe dallo stesso ricevute.