Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare: centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare posto alle dipendenze del Capo del 3° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica; b) DAAA: la Direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilita' del Ministero della difesa; c) Forze di polizia: le forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121; d) ENAC: l'Ente nazionale per l'aviazione civile; e) UA: aeromobile senza equipaggio - aeromobile che opera o e' progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo; f) UAS: sistema di aeromobile senza equipaggio - un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.