Art. 5 
 
           Immatricolazione ed ammissione alla navigazione 
 
  1. Gli UAS in dotazione alle Forze di polizia sono immatricolati  e
ammessi alla navigazione mediante  iscrizione  in  uno  dei  seguenti
registri: 
    a) nel registro degli aeromobili  militari  del  Ministero  della
difesa, fermo restando  quanto  previsto  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno 29 marzo 1983; 
    b) nei registri istituiti da ciascuna Forza di polizia; 
    c) nel registro degli UAS, messo a disposizione dall'ENAC per  il
tramite  di  apposito  soggetto  delegato,  secondo   le   specifiche
previsioni regolamentari emanate dal medesimo ENAC.