Art. 5 Immatricolazione ed ammissione alla navigazione 1. Gli UAS in dotazione alle Forze di polizia sono immatricolati e ammessi alla navigazione mediante iscrizione in uno dei seguenti registri: a) nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1983; b) nei registri istituiti da ciascuna Forza di polizia; c) nel registro degli UAS, messo a disposizione dall'ENAC per il tramite di apposito soggetto delegato, secondo le specifiche previsioni regolamentari emanate dal medesimo ENAC.