Art. 8 
 
Procedure operative  di  decollo  e  atterraggio  degli  UA  di  peso
                   inferiore a 25 o 20 chilogrammi 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  gli  UA  di  peso
inferiore a 25 chilogrammi,  o  a  20  chilogrammi  se  iscritti  nel
registro di cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  ove  impiegati
nell'ambito  di  servizi  preventivamente  pianificati,  decollano  e
atterrano, di massima, nella medesima localita', nel  rispetto  delle
disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale  1°
febbraio 2006. 
  2. Gli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se
iscritti nel registro degli aeromobili militari,  ove  impiegati  per
esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area  o
superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.