Art. 8 Procedure operative di decollo e atterraggio degli UA di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ove impiegati nell'ambito di servizi preventivamente pianificati, decollano e atterrano, di massima, nella medesima localita', nel rispetto delle disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale 1° febbraio 2006. 2. Gli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.