Art. 2 
 
Modifiche all'art. 3,  commi  3  e  4  dell'ordinanza  del  Capo  del
  Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 
 
  1. L'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  n.
693 del 17 agosto 2020, e' cosi' sostituito: «Qualora  alla  scadenza
del termine di presentazione delle domande di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e all'esito della  relative  istruttorie  residuino
risorse sul pertinente capitolo di bilancio,  il  Dipartimento  della
protezione civile provvede ad erogare una integrazione del  sussidio,
ripartendo le somme  residue,  in  misura  proporzionale  rispetto  a
quanto gia' erogato ai sensi dell'art.  2,  ai  nuclei  familiari  ai
quali sia stato gia' riconosciuto il beneficio. Al fine di  agevolare
il  riconoscimento  della  predetta  integrazione,  il   Dipartimento
provvedera' a fornire preventiva comunicazione  ai  nuclei  familiari
gia' beneficiari di cui al periodo precedente, invitando  i  soggetti
che hanno presentato la citata domanda di cui al comma 1 a  produrre,
ove interessati a tale possibilita', apposita istanza di accesso alla
ripartizione delle somme  residue,  entro  e  non  oltre  il  termine
perentorio del 31 ottobre 2022, a  pena  di  decadenza.  La  predetta
istanza, oltre  all'aggiornamento  dei  dati  personali  strettamente
necessari  alla  liquidazione  della   somma,   dovra'   recare   una
dichiarazione sostitutiva di certificato di  esistenza  in  vita  dei
componenti del  nucleo  familiare  che  hanno  gia'  beneficiato  del
sussidio in esito alla citata domanda di cui al comma 1. In  caso  di
intervenuto decesso di uno o piu' componenti  del  nucleo  familiare,
l'integrazione del sussidio sara' attribuita in misura  proporzionale
rispetto a quanto sarebbe spettato in sede di domanda  originaria  di
cui al citato comma 1, con riferimento alla composizione  del  nucleo
familiare  risultante  alla  data  dell'istanza   di   accesso   alla
ripartizione delle somme residue di cui al presente comma. 
  2. Al comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del capo del  Dipartimento
n. 693 del 17 agosto 2020, al primo periodo  le  parole  «di  cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 agosto 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio