IL DIRETTORE GENERALE per la Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni (di seguito codice della strada); Visto in particolare l'art. 72, comma 3, del codice della strada che prevede la possibilita', per gli autoveicoli, di essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (di seguito regolamento di esecuzione), recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni; Visti gli articoli 230 e 231 del regolamento di esecuzione che indicano le caratteristiche costruttive di equipaggiamento e di identificazione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso; Visto l'art. 230, comma 9, del regolamento di esecuzione secondo cui il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione; Visto l'appendice VI al Titolo II del regolamento di esecuzione che prevede i particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso e che le modalita' di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'art. 230, sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche», e successive modificazioni; Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato art. 230 del regolamento di esecuzione, le procedure di omologazione del dispositivo plurifunzionale di soccorso; Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento, ai fini dell'omologazione di un tipo di segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui al comma 3 dell'art. 72 del codice della strada, disciplina le relative procedure, le modalita' di prova e le caratteristiche tecniche di idoneita' indicate dagli articoli 230 e 231 del regolamento. 2. Tale dispositivo se e' realizzato con pellicola retroriflettente deve essere a due facce riportanti le scritte previste al comma 2 dell'art. 230 del regolamento di esecuzione. Se e' realizzato con diciture luminose, ai sensi del comma 6 del citato art. 230 puo' essere ad una faccia.