Art. 2 
 
  1. Le apparecchiature di diagnostica di primo livello, oggetto  del
presente provvedimento, in coerenza  con  la  riorganizzazione  della
rete territoriale del  Servizio  sanitario  nazionale prevista  dalla
Component 1 della Missione 6  del  PNRR  e  dal  regolamento  per  la
definizione di  standard  organizzativi,  quantitativi,  qualitativi,
tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, di cui all'art.
1,  comma  274,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  decreto
ministeriale   23   maggio   2022,   n.   77    verranno    assegnate
prioritariamente: 
    alle Case della Comunita' hub; 
    alle Case della Comunita' spoke; 
    agli spoke rappresentati dagli studi dei MMG e PLS; 
    alle aggregazioni di  medicina  di  gruppo  tenendo  conto  delle
caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine  di
favorire la capillarita' dei servizi e maggiore equita'  di  accesso,
in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e  periferie
urbane, nel pieno rispetto del principio di  prossimita'.  In  queste
aree dove, per le  caratteristiche  geografiche  e  morfologiche  del
territorio, lo studio del MMG deve  essere  ulteriormente  rafforzato
(strumenti di prima diagnostica, rete  e  telemedicina)  al  fine  di
garantire un'assistenza di prossimita' adeguata e non  accrescere  le
diseguaglianze territoriali. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  rispettivamente  dall'art.  2,
comma 6 dell'ACN Medicina generale 30 ottobre  2020  e  dall'art.  3,
comma  6  dell'ACN  Pediatria  libera  scelta  30  ottobre  2020,  le
apparecchiature di diagnostica di primo livello oggetto del  presente
decreto, per garantire prossimita' dell'assistenza ed  erogazione  di
prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonche' dei
pediatri di libera scelta ai soggetti fragili  affetti  da  patologie
croniche, devono essere compatibili ed integrarsi con la  Piattaforma
nazionale di telemedicina e con i servizi  di  telemedicina  previsti
dalla Component 1 della Missione 6 del PNRR nonche' con il  Fascicolo
sanitario elettronico. L'utilizzo delle apparecchiature sanitarie  di
cui al presente decreto avviene nell'ambito dei compiti del MMG/PLS. 
  3. Le prestazioni erogate da  parte  dei  MMG  e  PLS  mediante  le
apparecchiature di cui al presente decreto rientrano nell'ambito  dei
livelli essenziali di assistenza sanitaria di base. Le  modalita'  di
rilevazione dell'attivita'  erogata,  le  specifiche  tecniche  della
documentazione relativa agli atti medici  eseguiti  con  il  supporto
delle apparecchiature di cui al comma  precedente,  le  modalita'  di
alimentazione del  FSE,  gli  indicatori  minimi  di  processo  e  di
risultato di cui al successivo art. 3, comma 2 sono  definiti  da  un
tavolo tecnico congiunto Ministero  della  salute  e  regioni,  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.