Art. 2 1. Le apparecchiature di diagnostica di primo livello, oggetto del presente provvedimento, in coerenza con la riorganizzazione della rete territoriale del Servizio sanitario nazionale prevista dalla Component 1 della Missione 6 del PNRR e dal regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, di cui all'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 verranno assegnate prioritariamente: alle Case della Comunita' hub; alle Case della Comunita' spoke; agli spoke rappresentati dagli studi dei MMG e PLS; alle aggregazioni di medicina di gruppo tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarita' dei servizi e maggiore equita' di accesso, in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e periferie urbane, nel pieno rispetto del principio di prossimita'. In queste aree dove, per le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio, lo studio del MMG deve essere ulteriormente rafforzato (strumenti di prima diagnostica, rete e telemedicina) al fine di garantire un'assistenza di prossimita' adeguata e non accrescere le diseguaglianze territoriali. 2. Fermo restando quanto previsto rispettivamente dall'art. 2, comma 6 dell'ACN Medicina generale 30 ottobre 2020 e dall'art. 3, comma 6 dell'ACN Pediatria libera scelta 30 ottobre 2020, le apparecchiature di diagnostica di primo livello oggetto del presente decreto, per garantire prossimita' dell'assistenza ed erogazione di prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonche' dei pediatri di libera scelta ai soggetti fragili affetti da patologie croniche, devono essere compatibili ed integrarsi con la Piattaforma nazionale di telemedicina e con i servizi di telemedicina previsti dalla Component 1 della Missione 6 del PNRR nonche' con il Fascicolo sanitario elettronico. L'utilizzo delle apparecchiature sanitarie di cui al presente decreto avviene nell'ambito dei compiti del MMG/PLS. 3. Le prestazioni erogate da parte dei MMG e PLS mediante le apparecchiature di cui al presente decreto rientrano nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di base. Le modalita' di rilevazione dell'attivita' erogata, le specifiche tecniche della documentazione relativa agli atti medici eseguiti con il supporto delle apparecchiature di cui al comma precedente, le modalita' di alimentazione del FSE, gli indicatori minimi di processo e di risultato di cui al successivo art. 3, comma 2 sono definiti da un tavolo tecnico congiunto Ministero della salute e regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.