Art. 3 1. Le regioni di cui all'art. 1 devono presentare al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria, entro novanta giorni dal completamento dei lavori del tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto, un piano pluriennale dei fabbisogni per l'utilizzo anche parziale delle risorse assegnate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2. 2. Il piano dei fabbisogni e il conseguente processo di approvvigionamento dei dispositivi medici di cui al comma 1, deve contenere: gli obiettivi di salute che si intendono perseguire; l'elenco delle apparecchiature sanitarie per la diagnostica di primo livello che si intendono acquisire, comprensivo di descrizione della tecnologia, in coerenza con l'art. 2, comma 2, dei costi di acquisto, addestramento e di installazione; la modalita' con la quale si intende acquisire le apparecchiature, privilegiando forme o centrali di committenza regionali; una relazione sulle modalita' di impiego delle apparecchiature sanitarie e sull'assetto organizzativo che si intende adottare ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali, tenendo conto delle diverse forme organizzative in cui operano i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; i tempi di acquisizione e di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature sanitarie; il piano regionale di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta o l'adesione a quello predisposto dall'Istituto superiore di sanita'; un piano di manutenzione, assistenza e aggiornamento, comprensivo anche delle modalita' di fornitura e smaltimento dei consumabili necessari per il funzionamento dei dispositivi di proprieta' delle aziende sanitarie che si intendono adottare sulle apparecchiature sanitarie; gli indicatori di processo e di risultato specifici, individuati dal tavolo congiunto Ministero della salute e regioni di cui all'art. 2, comma 3, attraverso i quali le aziende sanitarie procedono a misurare l'attivita' svolta, secondo quanto previsto dagli accordi integrativi regionali ed in coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 2019 recante «Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria». 3. Le regioni, sulla base degli obiettivi di salute definiti dalla propria programmazione, dei modelli organizzativi regionali e di quanto previsto dall'ACN del 30 ottobre 2020 procedono alla stipula di accordi integrativi regionali con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. 4. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi assistenziali individuati dagli accordi integrativi di cui al comma 3 con propri dispositivi (soggetti ad autorizzazione da parte delle aziende sanitarie di competenza), certificano il proprio contributo alle medesime finalita' del presente decreto, secondo le modalita' definite nell'ambito degli accordi integrativi regionali stessi. 5. A seguito dell'approvazione del piano dei fabbisogni di cui al comma 2 da parte del Ministero della salute, le regioni potranno procedere con le richieste di ammissione a finanziamento degli interventi secondo le modalita' previste dall'accordo per le procedure tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'», a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002.