Art. 3 
 
  1. Le regioni di cui all'art.  1  devono  presentare  al  Ministero
della salute - Direzione  generale  della  programmazione  sanitaria,
entro novanta giorni dal completamento dei lavori del tavolo  tecnico
di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto, un piano pluriennale
dei fabbisogni per l'utilizzo anche parziale delle risorse assegnate,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2. 
  2.  Il  piano  dei  fabbisogni  e  il   conseguente   processo   di
approvvigionamento dei dispositivi medici di cui  al  comma  1,  deve
contenere: 
    gli obiettivi di salute che si intendono perseguire; 
    l'elenco delle apparecchiature sanitarie per  la  diagnostica  di
primo livello che si intendono acquisire, comprensivo di  descrizione
della tecnologia, in coerenza con l'art. 2, comma  2,  dei  costi  di
acquisto, addestramento e di installazione; 
    la   modalita'   con   la   quale   si   intende   acquisire   le
apparecchiature,  privilegiando  forme  o  centrali  di   committenza
regionali; 
    una relazione sulle modalita' di  impiego  delle  apparecchiature
sanitarie e sull'assetto organizzativo che  si  intende  adottare  ai
fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali,  tenendo  conto
delle diverse forme organizzative in cui operano i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta; 
    i tempi di acquisizione e di messa in funzione e  collaudo  delle
apparecchiature sanitarie; 
    il piano  regionale  di  formazione  per  i  medici  di  medicina
generale e  i  pediatri  di  libera  scelta  o  l'adesione  a  quello
predisposto dall'Istituto superiore di sanita'; 
    un piano di manutenzione, assistenza e aggiornamento, comprensivo
anche delle modalita' di  fornitura  e  smaltimento  dei  consumabili
necessari per il funzionamento dei dispositivi  di  proprieta'  delle
aziende sanitarie che si  intendono  adottare  sulle  apparecchiature
sanitarie; 
    gli indicatori di processo e di risultato specifici,  individuati
dal tavolo congiunto Ministero della salute e regioni di cui all'art.
2, comma 3, attraverso i  quali  le  aziende  sanitarie  procedono  a
misurare l'attivita' svolta, secondo quanto  previsto  dagli  accordi
integrativi regionali ed in coerenza con quanto previsto dal  decreto
ministeriale 12 marzo 2019 recante «Nuovo sistema di garanzia per  il
monitoraggio dell'assistenza sanitaria». 
  3. Le regioni, sulla base degli obiettivi di salute definiti  dalla
propria programmazione, dei  modelli  organizzativi  regionali  e  di
quanto previsto dall'ACN del 30 ottobre 2020 procedono  alla  stipula
di accordi integrativi regionali con i medici di medicina generale  e
i pediatri di libera scelta. 
  4. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta  che
possono contribuire al raggiungimento degli  obiettivi  assistenziali
individuati dagli accordi integrativi di cui al comma  3  con  propri
dispositivi  (soggetti  ad  autorizzazione  da  parte  delle  aziende
sanitarie di competenza),  certificano  il  proprio  contributo  alle
medesime  finalita'  del  presente  decreto,  secondo  le   modalita'
definite nell'ambito degli accordi integrativi regionali stessi. 
  5. A seguito dell'approvazione del piano dei fabbisogni di  cui  al
comma 2 da parte del Ministero  della  salute,  le  regioni  potranno
procedere con  le  richieste  di  ammissione  a  finanziamento  degli
interventi  secondo  le  modalita'  previste  dall'accordo   per   le
procedure tra Governo, regioni e Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione  delle  modalita'  e
procedure  per  l'attivazione  dei  programmi  di   investimento   in
sanita'», a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002.