IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante  il  riordinamento
delle camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto in particolare, l'art. 10, della  citata  legge  n.  124  del
2015, che reca il riordino delle funzioni e del  finanziamento  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  219,   di
attuazione del medesimo art. 10, con il quale e' stata modificata  la
legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
  Visto il comma 3, dell'art. 20, della legge 29  dicembre  1993,  n.
580, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t),  del  predetto
decreto legislativo n. 219 del 2016, secondo il quale,  tra  l'altro,
per i segretari generali delle camere  di  commercio  il  trattamento
economico  corrispondente  all'incarico,  fermo  restando  il  limite
retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214 e successive  modificazioni,  e'  definito  nell'ambito  delle
fasce economiche  e  dei  criteri  di  applicazione  individuati  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere,
in conformita' con le disposizioni di  cui  al  contratto  collettivo
nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio; 
  Visto l'art. 23-ter del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che, nell'ambito di rapporti di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con
pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico
di cui all'art.  3,  del  medesimo  decreto  legislativo,  pone  come
parametro massimo del  trattamento  economico  annuo  onnicomprensivo
quello del primo presidente della Corte di cassazione; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, il comma
471 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le  disposizioni  di
cui al predetto art. 23-ter del decreto-legge  n.  201  del  2011  si
applicano  a  chiunque  riceva  a  carico  delle  finanze   pubbliche
retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di  rapporti
di lavoro subordinato  o  autonomo  intercorrenti  con  le  autorita'
amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ivi  incluso
il personale di diritto pubblico  di  cui  all'art.  3  del  medesimo
decreto legislativo; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  con  cui  al  comma  68
dell'art. 1 e' stato rideterminato, a decorrere dall'anno 2022 per il
personale di cui al predetto comma 471 della legge n. 147  del  2013,
il limite retributivo del primo presidente della Corte di  cassazione
di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del  2014  sulla
base della percentuale stabilita ai  sensi  dell'art.  24,  comma  2,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in  relazione  agli  incrementi
medi conseguiti nell'anno  precedente  dalle  categorie  di  pubblici
dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai  sensi  del
comma 1 del medesimo art. 24; 
  Visti i  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del
personale  dell'ex  area  II  e  dell'area  funzioni  locali  e,   in
particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo  al
personale dell'area  II,  quadriennio  normativo  1998-2001,  biennio
economico  1998-1999,  sottoscritto  il  2  dicembre   1999   ed   in
particolare l'art. 27 di esso, ed il contratto  collettivo  nazionale
di lavoro relativo al  personale  dell'area  delle  funzioni  locali,
triennio 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020,  e  la  relativa
sezione II, titolo IV - Trattamento economico; 
  Considerato che la richiamata norma contrattuale del CCNL del  1999
individua la complessita' della struttura organizzativa come elemento
che  concorre  alla  possibilita'  di  definire   un   valore   della
retribuzione di posizione superiore a quello massimo contrattualmente
individuato; 
  Ritenuto che l'individuazione delle fasce  economiche,  nell'ambito
delle  quali  definire  il   trattamento   economico   corrispondente
all'incarico  dei  segretari  generali  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura,  debba  essere  correlata  alla
definizione di  livelli  di  complessita'  delle  camere  stesse,  in
conformita' alle disposizioni dei contratti collettivi  applicati  ai
dirigenti delle camere di commercio; 
  Ritenuto che i livelli  di  complessita'  attribuibili  a  ciascuna
camera  di  commercio  debbano  essere  individuati   attraverso   la
misurazione di variabili desunte dai  bilanci  o  comunque  da  fonti
certificate e idonee a  rappresentare  fattori  esogeni,  endogeni  e
strategici; 
  Sentita l'Unioncamere; 
  Acquisito il concerto del Ministro della pubblica amministrazione e
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  la  determinazione  delle  fasce
economiche e dei livelli di complessita' delle strutture, ai quali le
suddette fasce devono essere correlate, nonche' i criteri mediante  i
quali dare applicazione a tale disciplina, ai fini della definizione,
da  parte  delle  camere  di  commercio,  del  trattamento  economico
corrispondente alla  retribuzione  di  posizione  per  l'incarico  di
segretario generale, cosi' come previsto dall'art. 20, comma 3, della
legge  23  dicembre  1993,  n.  580   e   successive   modifiche   ed
integrazioni.