IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto in particolare, l'art. 10, della citata legge n. 124 del 2015, che reca il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione del medesimo art. 10, con il quale e' stata modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto il comma 3, dell'art. 20, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), del predetto decreto legislativo n. 219 del 2016, secondo il quale, tra l'altro, per i segretari generali delle camere di commercio il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, e' definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere, in conformita' con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio; Visto l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, del medesimo decreto legislativo, pone come parametro massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo quello del primo presidente della Corte di cassazione; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, il comma 471 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui al predetto art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui al comma 68 dell'art. 1 e' stato rideterminato, a decorrere dall'anno 2022 per il personale di cui al predetto comma 471 della legge n. 147 del 2013, il limite retributivo del primo presidente della Corte di cassazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo art. 24; Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dell'ex area II e dell'area funzioni locali e, in particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area II, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 2 dicembre 1999 ed in particolare l'art. 27 di esso, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, triennio 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020, e la relativa sezione II, titolo IV - Trattamento economico; Considerato che la richiamata norma contrattuale del CCNL del 1999 individua la complessita' della struttura organizzativa come elemento che concorre alla possibilita' di definire un valore della retribuzione di posizione superiore a quello massimo contrattualmente individuato; Ritenuto che l'individuazione delle fasce economiche, nell'ambito delle quali definire il trattamento economico corrispondente all'incarico dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, debba essere correlata alla definizione di livelli di complessita' delle camere stesse, in conformita' alle disposizioni dei contratti collettivi applicati ai dirigenti delle camere di commercio; Ritenuto che i livelli di complessita' attribuibili a ciascuna camera di commercio debbano essere individuati attraverso la misurazione di variabili desunte dai bilanci o comunque da fonti certificate e idonee a rappresentare fattori esogeni, endogeni e strategici; Sentita l'Unioncamere; Acquisito il concerto del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina la determinazione delle fasce economiche e dei livelli di complessita' delle strutture, ai quali le suddette fasce devono essere correlate, nonche' i criteri mediante i quali dare applicazione a tale disciplina, ai fini della definizione, da parte delle camere di commercio, del trattamento economico corrispondente alla retribuzione di posizione per l'incarico di segretario generale, cosi' come previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.