Art. 3 Criteri di applicazione 1. Ciascuna camera di commercio, nel determinare l'importo della retribuzione di posizione del segretario generale all'interno della fascia economica individuata ai sensi dell'art. 2, ferma restando la verifica di sostenibilita' economica di cui al comma 2 del presente articolo nonche' il rispetto del limite finanziario di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tiene conto dell'incidenza dei fattori strategici di cui all'allegato 1 «Tabella 1», correlati all'entita' ed alla diversificazione dell'impegno richiesto al segretario generale, nel periodo di durata dell'incarico, per l'attuazione del programma strategico definito dagli organi di indirizzo politico della camera stessa, anche nelle sue interrelazioni con il contesto locale e, conseguentemente, alla tipologia e al livello degli esiti finali che tale attuazione dovra' assicurare. 2. La capacita' di sostenere la spesa relativa all'importo della retribuzione di posizione cosi' determinato, previa verifica comunque dell'insussistenza di squilibri strutturali nel bilancio che possano provocare il dissesto finanziario per la durata dell'incarico, viene determinata e monitorata dalla singola camera di commercio attraverso l'elaborazione di un indice di equilibrio strutturale idoneo a misurare la capacita' dell'ente di far fronte agli oneri strutturali con i proventi strutturali. Qualora vengano a determinarsi, in costanza di incarico, condizioni di squilibrio strutturale del bilancio, l'organo dell'ente provvede a rivedere senza indugio i termini dell'accordo individuale sottostante all'incarico stesso, da sottoscrivere con l'interessato in sostituzione del suddetto accordo. 3. L'indice di equilibrio strutturale di cui al comma 2 e' calcolato rapportando la differenza tra proventi strutturali e oneri strutturali ai proventi strutturali, cosi' come descritto analiticamente nell'allegato 3 «Tabella 3». Ai fini del calcolo di tale rapporto, per proventi strutturali si intende la sommatoria dei proventi da diritto annuale corrisposto alle Camere di commercio al netto delle maggiorazioni, dei diritti di segreteria, dei proventi da servizi, delle variazioni delle rimanenze e dei contributi al netto dei contributi per finalita' promozionali e di quelli da Fondo perequativo di cui all'art. 18 della legge n. 580 del 1993, e per oneri strutturali si intende la sommatoria di costi di personale, costi di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti detratti gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri e la quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti da diritto annuale inerente alla maggiorazione del diritto stesso. Per l'applicazione del presente comma, cosi' come indicato nel dettaglio nell'allegato 3 «Tabella 3», si fa riferimento: a) quanto alla determinazione dei proventi strutturali, alle voci di conto economico contrassegnate dai riferimenti A1, A2, A3, A4 e A5 dell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254; b) quanto alla determinazione degli oneri strutturali, alle voci di cui al medesimo allegato contrassegnate dai riferimenti B6, B7 e B9. 4. La condizione di equilibrio strutturale e' soddisfatta per tutte le camere di commercio che presentano un saldo in valore assoluto positivo tra i proventi strutturali e gli oneri strutturali posti al numeratore dell'indice, come definito al comma 3, e un rapporto tra tale saldo ed i proventi strutturali pari o superiore al 1%, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5. 5. La valutazione sulla capacita' di sostenere la spesa puo' essere integrata, ove occorra, dalle risultanze della gestione finanziaria. Al fine di verificare la stabilita' di queste ultime nella dinamica gestionale dell'ente, vengono considerate la media del saldo della gestione finanziaria dell'ultimo triennio disponibile e la proiezione di tale saldo per il periodo di durata dell'incarico, relativamente alle componenti della gestione finanziaria suscettibili di riproporsi annualmente.