Art. 3 
 
                       Criteri di applicazione 
 
  1. Ciascuna camera di commercio, nel  determinare  l'importo  della
retribuzione di posizione del segretario generale  all'interno  della
fascia economica individuata ai sensi dell'art. 2, ferma restando  la
verifica di sostenibilita' economica di cui al comma 2  del  presente
articolo nonche' il rispetto del limite finanziario di  cui  all'art.
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  tiene
conto dell'incidenza dei fattori strategici  di  cui  all'allegato  1
«Tabella  1»,  correlati   all'entita'   ed   alla   diversificazione
dell'impegno richiesto al segretario generale, nel periodo di  durata
dell'incarico, per l'attuazione  del  programma  strategico  definito
dagli organi di indirizzo politico della camera stessa,  anche  nelle
sue interrelazioni con il contesto locale e,  conseguentemente,  alla
tipologia e al livello degli esiti finali che tale attuazione  dovra'
assicurare. 
  2. La capacita' di sostenere la spesa  relativa  all'importo  della
retribuzione di posizione cosi' determinato, previa verifica comunque
dell'insussistenza di squilibri strutturali nel bilancio che  possano
provocare il dissesto finanziario per la durata dell'incarico,  viene
determinata e monitorata dalla singola camera di commercio attraverso
l'elaborazione di  un  indice  di  equilibrio  strutturale  idoneo  a
misurare la capacita' dell'ente di far fronte agli oneri  strutturali
con i  proventi  strutturali.  Qualora  vengano  a  determinarsi,  in
costanza  di  incarico,  condizioni  di  squilibrio  strutturale  del
bilancio, l'organo dell'ente provvede  a  rivedere  senza  indugio  i
termini dell'accordo individuale sottostante all'incarico stesso,  da
sottoscrivere con l'interessato in sostituzione del suddetto accordo. 
  3. L'indice  di  equilibrio  strutturale  di  cui  al  comma  2  e'
calcolato rapportando la differenza tra proventi strutturali e  oneri
strutturali   ai   proventi   strutturali,   cosi'   come   descritto
analiticamente nell'allegato 3 «Tabella 3». Ai fini  del  calcolo  di
tale rapporto, per proventi strutturali si intende la sommatoria  dei
proventi da diritto annuale corrisposto alle Camere di  commercio  al
netto delle maggiorazioni, dei diritti di segreteria, dei proventi da
servizi, delle variazioni delle rimanenze e dei contributi  al  netto
dei contributi per  finalita'  promozionali  e  di  quelli  da  Fondo
perequativo di cui all'art. 18 della legge n. 580  del  1993,  e  per
oneri strutturali si intende la sommatoria  di  costi  di  personale,
costi di funzionamento, ammortamenti e  accantonamenti  detratti  gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri e la quota  di  accantonamento
al fondo  svalutazione  crediti  da  diritto  annuale  inerente  alla
maggiorazione del diritto stesso.  Per  l'applicazione  del  presente
comma, cosi' come indicato nel dettaglio nell'allegato 3 «Tabella 3»,
si fa riferimento: 
    a) quanto alla determinazione dei proventi strutturali, alle voci
di conto economico contrassegnate dai riferimenti A1, A2, A3, A4 e A5
dell'allegato  C  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
novembre 2005, n. 254; 
    b) quanto alla determinazione degli oneri strutturali, alle  voci
di cui al medesimo allegato contrassegnate dai riferimenti B6,  B7  e
B9. 
  4. La condizione di equilibrio strutturale e' soddisfatta per tutte
le camere di commercio che presentano un  saldo  in  valore  assoluto
positivo tra i proventi strutturali e gli oneri strutturali posti  al
numeratore dell'indice, come definito al comma 3, e un  rapporto  tra
tale saldo ed i proventi strutturali pari o superiore  al  1%,  fermo
restando quanto previsto dal successivo comma 5. 
  5. La valutazione sulla capacita' di sostenere la spesa puo' essere
integrata, ove occorra, dalle risultanze della gestione  finanziaria.
Al fine di verificare la stabilita' di queste ultime  nella  dinamica
gestionale dell'ente, vengono considerate la media  del  saldo  della
gestione finanziaria dell'ultimo triennio disponibile e la proiezione
di tale saldo per il periodo di durata  dell'incarico,  relativamente
alle componenti della gestione finanziaria suscettibili di riproporsi
annualmente.