Art. 2 Risorse finanziarie 1. Gli interventi di cui al presente decreto sono finanziati per un ammontare massimo di 80 milioni di euro a valere sulle somme residuali del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di cui alla delibera CIPESS n. 9/2021 che approva il Piano di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Per il supporto specialistico e per l'assistenza tecnica saranno utilizzati i fondi FSC ancora disponibili previsti dalla delibera CIPE n. 65/2015, come modificata dalla delibera CIPE n. 6/2016, per un importo fino allo 0,5% dello stanziamento di cui al comma 1.