Art. 2 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Gli interventi di cui al presente decreto sono finanziati per un
ammontare massimo  di  80  milioni  di  euro  a  valere  sulle  somme
residuali del  Fondo  sviluppo  e  coesione  2014-2020  di  cui  alla
delibera CIPESS n. 9/2021 che approva il Piano di sviluppo e coesione
del Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Per il supporto specialistico e per l'assistenza tecnica saranno
utilizzati i fondi FSC ancora  disponibili  previsti  dalla  delibera
CIPE n. 65/2015, come modificata dalla delibera CIPE n.  6/2016,  per
un importo fino allo 0,5% dello stanziamento di cui al comma 1.