Art. 3 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico procedera' alla  selezione
delle proposte progettuali mediante l'indizione di un avviso pubblico
che stabilira' i requisiti di ammissione,  il  limite  economico  per
ogni progetto al fine della piu' ampia  partecipazione  possibile,  i
termini  e  le  modalita'   di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione, i criteri di valutazione sulla base dei  quali  sara'
formata la graduatoria di ammissione al finanziamento, i  settori  di
intervento e le relative modalita' di erogazione da emanarsi entro 60
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  nonche'  delle
modalita'  di   verifica   della   realizzazione   del   progetto   e
l'indicazione dell'ammissibilita' di un progetto per ogni comune. 
  2. Ogni intervento progettuale dovra' prevedere, quali  macro  aree
di attivita', la realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti,
un  luogo  fisico  dove  sviluppare  progetti   di   ricerca   basati
sull'integrazione delle tecnologie emergenti  con  le  reti  a  banda
ultralarga  mobili,  sostenere  l'accelerazione  di  startup  ed   il
trasferimento tecnologico verso le PMI sui temi aventi ad oggetto  la
blockchain, l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose (IoT) e
le tecnologie quantistiche. 
  3. Non potranno partecipare alla selezione di  cui  al  comma  1  i
comuni gia' vincitori dei bandi di cui  al  decreto  ministeriale  26
marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni.