Art. 3 Modalita' di attuazione 1. Il Ministero dello sviluppo economico procedera' alla selezione delle proposte progettuali mediante l'indizione di un avviso pubblico che stabilira' i requisiti di ammissione, il limite economico per ogni progetto al fine della piu' ampia partecipazione possibile, i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione, i criteri di valutazione sulla base dei quali sara' formata la graduatoria di ammissione al finanziamento, i settori di intervento e le relative modalita' di erogazione da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nonche' delle modalita' di verifica della realizzazione del progetto e l'indicazione dell'ammissibilita' di un progetto per ogni comune. 2. Ogni intervento progettuale dovra' prevedere, quali macro aree di attivita', la realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti, un luogo fisico dove sviluppare progetti di ricerca basati sull'integrazione delle tecnologie emergenti con le reti a banda ultralarga mobili, sostenere l'accelerazione di startup ed il trasferimento tecnologico verso le PMI sui temi aventi ad oggetto la blockchain, l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose (IoT) e le tecnologie quantistiche. 3. Non potranno partecipare alla selezione di cui al comma 1 i comuni gia' vincitori dei bandi di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni.