IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 658, che, in considerazione del significativo impatto collegato
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e
rilancio della filiera produttiva del distretto industriale  pratese,
attribuisce al Comune di Prato un contributo di 10  milioni  di  euro
per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese  del  settore
tessile del distretto industriale  pratese,  cosi'  come  individuato
dalla Regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000,  n.
69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317,  e  della  legge  11
maggio 1999, n. 140, per attivita'  di  studi,  ricerche  e  progetti
collettivi e di filiera; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del medesimo  comma  658,
che prevede che il sostegno alle imprese puo' essere disposto per una
o  piu'  delle  seguenti  linee  di  intervento:  efficientamento   o
riduzione dei costi  di  approvvigionamento  energetico;  transizione
digitale e adozione di tecnologie  abilitanti;  ricerca,  sviluppo  e
innovazione;   transizione   ecologica   ed    economia    circolare;
rafforzamento della cultura sugli standard di  prevenzione  e  tutela
della  salute  e  sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro;   riassetto
organizzativo del distretto  teso  all'irrobustimento  della  filiera
produttiva; 
  Visto il comma 659 del predetto art.  1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, che demanda a un decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della medesima legge n. 234 del 2021, la definizione delle  modalita'
di erogazione del contributo di cui al comma 658, dei criteri per  la
selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili,  delle  spese
ammissibili nonche' delle modalita' di verifica, di  controllo  e  di
rendicontazione  delle  spese  sostenute  utilizzando   il   medesimo
contributo; 
  Vista la legge 5 ottobre 1991,  n.  317,  recante  «Interventi  per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» che, all'art.  36,
ha  definito  i  distretti  industriali  e  demandato  alle   regioni
l'individuazione degli stessi,  sentite  le  Unioni  regionali  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
degli  indirizzi  e  parametri  definiti  con  apposito  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 21 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  118  del  22  maggio  1993,  recante
«Determinazione degli indirizzi e dei parametri  di  riferimento  per
l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali»; 
  Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di
attivita' produttive» e, in  particolare  l'art.  6,  commi  8  e  9,
recanti modifiche alla precitata  disciplina  di  cui  alla  legge  5
ottobre 1991, n. 317; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,  in
particolare, le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 366 a 371,
in materia di distretti, e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  della  Regione
Toscana  21  febbraio  2000,  n.  69,  recante  «Individuazione   dei
distretti industriali e dei sistemi produttivi locali  manifatturieri
ai sensi  dell'art.  36  della  legge  n.  317/1991  come  modificato
dall'art. 6, comma 8, legge  n.  140/1999»  che  individua,  tra  gli
altri, il distretto industriale pratese; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176   e,   in
particolare, l'art. 10-bis,  che  dispone  che  «I  contributi  e  le
indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale  a  seguito
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  diversi  da   quelli
esistenti prima della  medesima  emergenza,  da  chiunque  erogati  e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione,  nonche'
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L  352  del  24  dicembre  2013,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»;  
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  cosi'  come
modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n.  120,  recante  «Codice  unico  di  progetto  degli   investimenti
pubblici»;  
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
disposto dal comma 659 dell'art. 1 della legge 30 dicembre  2021,  n.
234; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «distretto  industriale  pratese»:  il  distretto  individuato
dalla Regione Toscana con deliberazione del  Consiglio  regionale  21
febbraio  2000,  n.  69,  recante   «Individuazione   dei   distretti
industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri  ai  sensi
dell'art. 36 della legge n. 317/1991  come  modificato  dall'art.  6,
comma 8, legge n. 140/1999»; 
    b) «progetto integrato  di  distretto»:  il  progetto  presentato
congiuntamente da un raggruppamento di imprese -  ciascuna  avente  i
requisiti di accesso al beneficio previsti dal presente decreto - per
il tramite di un'impresa del raggruppamento designata come  capofila,
per il quale sia individuata una prospettiva  di  collaborazione,  in
grado di generare vantaggi competitivi per le imprese  proponenti  in
relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa,  anche  secondo  una
logica di filiera; 
    c) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013,   e
successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
    d) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e  successive
modifiche e integrazioni, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    e) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    f) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    g) «unita' locale»: l'unita', come risultante dal registro  delle
imprese, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale,  nella
quale e' esercitata stabilmente una o piu' attivita' dell'impresa.