Art. 10 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate in non piu' di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. L'impresa beneficiaria puo' richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% (cinquanta per cento) delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese di cui all'art. 6, comma 2 e 4, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% (cinquanta per cento) di quelle ammesse alle agevolazioni. 2. Contestualmente alla richiesta di erogazione indicata al comma 1, l'impresa beneficiaria richiede, altresi', la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante di cui all'art. 6, comma 3, riconosciute come ammissibili. 3. L'erogazione del saldo ovvero la richiesta di erogazione in unica soluzione puo' essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto. A tal fine, l'impresa beneficiaria trasmette, nell'ambito della predetta richiesta, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto. 4. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste dei commi 1 e 3, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, le agevolazioni spettanti sono erogate sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione. 5. Con gli avvisi previsti dall'art. 8, comma 1, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e la documentazione da produrre a corredo e sono fornite le necessarie specificazioni per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili, nonche' le disposizioni particolari per l'erogazione in caso di progetti integrati di distretto, eventualmente anche per il tramite dell'impresa capofila.