Art. 13 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le  agevolazioni  concesse  ai  sensi  del  presente  Capo  sono
revocate, in misura totale o parziale  in  relazione  alla  natura  e
all'entita' dell'inadempimento da  parte  dell'impresa  beneficiaria,
nei seguenti casi: 
    a) verifica dell'assenza o della perdita di uno o piu'  requisiti
di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o  irregolare,
per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    b)  false  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   dall'impresa
beneficiaria; 
    c) mancato rispetto dei limiti di cumulo  delle  agevolazioni  di
cui all'art. 11; 
    d) mancato rispetto dei termini di ultimazione del  progetto.  In
tali casi, la revoca e' totale nel caso  in  cui,  entro  i  predetti
termini, il progetto non sia  stato  realizzato  per  almeno  il  70%
(settanta per cento) delle spese ammesse; 
    e) mancata collaborazione nell'attivita'  di  controllo  disposta
dal Comune di Prato ai sensi dell'art. 12; 
    f) apertura di una procedura  di  liquidazione  volontaria  o  di
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    g) alienazione o destinazione ad usi diversi da  quelli  previsti
nel  progetto  di  cui  all'art.  5  ammesso  all'agevolazione  delle
immobilizzazioni materiali o immateriali  oggetto  dell'agevolazione,
prima che siano decorsi tre anni successivi alla data  di  erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni; 
    h)  cessazione  o   delocalizzazione   dell'attivita'   economica
agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell'ambito
territoriale  e  funzionale  del  distretto  industriale  pratese  di
appartenenza,  nei  tre  anni  successivi  alla  data  di  erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni; 
    i) sussistenza di una causa ostativa  ai  sensi  della  normativa
antimafia recata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159  e
successive modifiche e integrazioni; 
    j) variazioni del progetto non compatibili  con  il  mantenimento
delle agevolazioni; 
    k) negli altri casi di revoca, totale o  parziale,  previsti  dal
provvedimento di concessione, nonche' in relazione alle condizioni  e
agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti  da
specifiche  norme  settoriali,  anche  appartenenti   all'ordinamento
europeo. 
  2. In caso di revoca totale, l'impresa beneficiaria non ha  diritto
all'eventuale quota residua ancora da erogare e  deve  restituire  il
beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne
ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie  di
cui all'art. 9 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  e
successive modificazioni e integrazioni. In caso di revoca  parziale,
l'importo delle agevolazioni spettanti e' rideterminato e i  maggiori
importi dei quali l'impresa beneficiaria abbia  eventualmente  goduto
sono  detratti  dall'eventuale  erogazione  successiva  ovvero   sono
recuperati. 
  3. Le risorse restituite  per  effetto  delle  revoche  di  cui  al
presente articolo sono versate dal comune  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.