Art. 13 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Capo sono revocate, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza o della perdita di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 11; d) mancato rispetto dei termini di ultimazione del progetto. In tali casi, la revoca e' totale nel caso in cui, entro i predetti termini, il progetto non sia stato realizzato per almeno il 70% (settanta per cento) delle spese ammesse; e) mancata collaborazione nell'attivita' di controllo disposta dal Comune di Prato ai sensi dell'art. 12; f) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; g) alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di cui all'art. 5 ammesso all'agevolazione delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; h) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell'ambito territoriale e funzionale del distretto industriale pratese di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; i) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia recata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; j) variazioni del progetto non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni; k) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione, nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo. 2. In caso di revoca totale, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di revoca parziale, l'importo delle agevolazioni spettanti e' rideterminato e i maggiori importi dei quali l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati. 3. Le risorse restituite per effetto delle revoche di cui al presente articolo sono versate dal comune all'entrata del bilancio dello Stato.