Art. 14 Progetti di sistema 1. Il Comune di Prato puo' realizzare forme di sostegno indiretto alle imprese operanti nel settore tessile del distretto industriale pratese di cui all'art. 4, affidando, a valere sulle risorse previste dall'art. 3, comma 2, lettera b) e nel limite massimo ivi previsto, a soggetti terzi la realizzazione di soluzioni e infrastrutture di utilita' strategica per il distretto industriale pratese di cui al comma 2. 2. Gli interventi di cui al presente Capo devono, in particolare, essere finalizzati alla realizzazione di soluzioni, piattaforme e infrastrutture comuni, strumentali ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'innovazione e digitalizzazione delle imprese e dell'attrazione e accelerazione di nuove imprese e, per accedere al finanziamento previsto dal presente Capo, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina di cui al comma 3 nonche' derivanti dalle particolari caratteristiche del progetto interessato, devono essere individuati sulla base dei seguenti criteri: a) coerenza con almeno una delle predette tematiche strategiche; b) capacita' di attivare le potenzialita' di sviluppo economico dell'area territoriale e funzionale del distretto industriale pratese, con particolare riguardo ai risultati attesi, in funzione delle finalita' dell'intervento, rispetto al miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro, al rafforzamento dei servizi per l'innovazione delle imprese, alla nascita di nuove imprese, alla capacita' di favorire relazioni tra le imprese presenti sul territorio; c) coinvolgimento, nella realizzazione dei progetti, di partnership qualificate e eventuale compartecipazione di ulteriori soggetti, pubblici o privati, anche in termini di cofinanziamento degli interventi, ovvero sinergia con altri progetti attivati sul territorio. 3. Per le finalita' previste ai commi 1 e 2, gli interventi sono attuati dal Comune di Prato sulla base di procedure di evidenza pubblica o mediante affidamento a enti partecipati, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e europee in materia di affidamento dei contratti pubblici, ovvero attraverso forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alle forme piu' adeguate per la realizzazione dello specifico intervento. 4. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo forma oggetto della rendicontazione di cui all'art. 15, comma 7, nel cui ambito il comune fornisce i dati inerenti ai progetti finanziati, fornendo evidenza della rispondenza degli stessi alle specifiche definite dal presente articolo.