Art. 14 
 
                         Progetti di sistema 
 
  1. Il Comune di Prato puo' realizzare forme di  sostegno  indiretto
alle imprese operanti nel settore tessile del  distretto  industriale
pratese di cui all'art. 4, affidando, a valere sulle risorse previste
dall'art. 3, comma 2, lettera b) e nel limite massimo ivi previsto, a
soggetti terzi la realizzazione  di  soluzioni  e  infrastrutture  di
utilita' strategica per il distretto industriale pratese  di  cui  al
comma 2. 
  2. Gli interventi di cui al presente Capo devono,  in  particolare,
essere finalizzati alla realizzazione  di  soluzioni,  piattaforme  e
infrastrutture comuni, strumentali ai temi della sicurezza nei luoghi
di  lavoro,  dell'innovazione  e  digitalizzazione  delle  imprese  e
dell'attrazione e accelerazione di nuove imprese e, per  accedere  al
finanziamento previsto dal presente Capo, fermo restando il  rispetto
delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina di cui al  comma
3 nonche' derivanti dalle particolari  caratteristiche  del  progetto
interessato,  devono  essere  individuati  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) coerenza con almeno una delle predette tematiche strategiche; 
    b) capacita' di attivare le potenzialita' di  sviluppo  economico
dell'area  territoriale  e  funzionale  del   distretto   industriale
pratese, con particolare riguardo ai risultati  attesi,  in  funzione
delle finalita'  dell'intervento,  rispetto  al  miglioramento  degli
standard di sicurezza sul lavoro, al rafforzamento  dei  servizi  per
l'innovazione delle imprese, alla  nascita  di  nuove  imprese,  alla
capacita'  di  favorire  relazioni  tra  le  imprese   presenti   sul
territorio; 
    c)  coinvolgimento,  nella   realizzazione   dei   progetti,   di
partnership qualificate e eventuale  compartecipazione  di  ulteriori
soggetti, pubblici o privati, anche  in  termini  di  cofinanziamento
degli interventi, ovvero sinergia con  altri  progetti  attivati  sul
territorio. 
  3. Per le finalita' previste ai commi 1 e 2,  gli  interventi  sono
attuati dal Comune di Prato  sulla  base  di  procedure  di  evidenza
pubblica o mediante affidamento  a  enti  partecipati,  nel  rispetto
delle  vigenti  disposizioni  nazionali  e  europee  in  materia   di
affidamento  dei  contratti  pubblici,  ovvero  attraverso  forme  di
collaborazione tra amministrazioni pubbliche, anche  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alle  forme  piu'  adeguate
per la realizzazione dello specifico intervento. 
  4. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo  forma
oggetto della rendicontazione di cui all'art. 15, comma  7,  nel  cui
ambito il comune fornisce i dati  inerenti  ai  progetti  finanziati,
fornendo evidenza della  rispondenza  degli  stessi  alle  specifiche
definite dal presente articolo.