Art. 15 Disposizioni finali 1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al Capo II sono tenute ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla predetta disciplina. 2. Con gli avvisi pubblici previsti dall'art. 8, comma 1, e' pubblicato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 4. Fatta salva l'attuazione dell'intervento definito al Capo II ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nel rispetto delle procedure di eventuale comunicazione alla Commissione europea o autorizzazione da parte della stessa previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. 5. La registrazione del regime di aiuto previsto al Capo II nel registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni e' effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. Il Comune di Prato o il soggetto da questi incaricato delle attivita' di gestione della misura provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. 6. L'allocazione finanziaria delle risorse disponibili individuate all'art. 3, comma 2, puo' essere successivamente rimodulata dal Comune di Prato, previa comunicazione e intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dei tiraggi e dei fabbisogni delle due linee di intervento di cui ai Capi II e III, registrati nel corso dell'attuazione della complessiva misura disciplinata dal presente decreto. 7. Il Comune di Prato trasmette al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, anche al fine di consentire al Ministero l'adempimento degli obblighi di relazione e di monitoraggio previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato. I dati relativi all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto sono trasmessi, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2022 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1016