Art. 15 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di  cui  al  Capo  II
sono  tenute  ad  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  delle
agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma
125 e seguenti, della legge  4  agosto  2017,  n.  124  e  successive
modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, le  imprese  beneficiarie
sono tenute a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma
125-quinquies della  predetta  legge  n.  124  del  2017  nella  nota
integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione  della
nota integrativa, sul proprio  sito  internet  o,  in  mancanza,  sul
portale digitale delle associazioni  di  categoria  di  appartenenza.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla predetta disciplina. 
  2. Con gli avvisi  pubblici  previsti  dall'art.  8,  comma  1,  e'
pubblicato l'elenco degli oneri informativi per le  imprese  previsti
dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della  legge
11 novembre 2011, n. 180. 
  3. La misura di  sostegno  disciplinata  dal  presente  decreto  e'
pubblicata     sulla      piattaforma      telematica      denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. 
  4. Fatta salva l'attuazione dell'intervento definito al Capo II  ai
sensi e nei limiti del regolamento de minimis, gli interventi di  cui
al presente decreto sono attuati  nel  rispetto  delle  procedure  di
eventuale comunicazione alla Commissione europea o autorizzazione  da
parte della stessa previste dalla disciplina europea  in  materia  di
aiuti di Stato di riferimento. 
  5. La registrazione del regime di aiuto previsto  al  Capo  II  nel
registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma  6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e' effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. Il
Comune di Prato o il soggetto da questi incaricato delle attivita' di
gestione  della  misura  provvede  alla  registrazione  degli   aiuti
individuali, nel  medesimo  registro,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. 
  6. L'allocazione finanziaria delle risorse disponibili  individuate
all'art. 3, comma  2,  puo'  essere  successivamente  rimodulata  dal
Comune di Prato, previa comunicazione e intesa con il Ministero dello
sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
in  funzione  dei  tiraggi  e  dei  fabbisogni  delle  due  linee  di
intervento  di  cui  ai  Capi  II  e  III,   registrati   nel   corso
dell'attuazione della complessiva misura  disciplinata  dal  presente
decreto. 
  7. Il  Comune  di  Prato  trasmette  al  Ministero  dello  sviluppo
economico i dati relativi all'attuazione dell'intervento  di  cui  al
presente  decreto,  anche  al  fine  di   consentire   al   Ministero
l'adempimento degli obblighi di relazione e di monitoraggio  previsti
dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato. I dati relativi
all'attuazione  dell'intervento  di  cui  al  presente  decreto  sono
trasmessi, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 agosto 2022 
 
                                                     Il Ministro      
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Giorgetti        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco          

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1016