Art. 9 Concessione delle agevolazioni 1. Le domande di agevolazione sono valutate secondo le procedure stabilite dagli avvisi previsti dall'art. 8, comma 1, sulla base dei seguenti criteri: a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali dell'impresa proponente; b) chiarezza della proposta progettuale; c) qualita' dell'idea progettuale; d) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto; e) ricadute positive sul distretto industriale pratese; f) replicabilita' delle soluzioni presso imprese del medesimo distretto industriale pratese ovvero in altri distretti industriali. 2. A conclusione del procedimento di valutazione e dello svolgimento degli adempimenti previsti dagli avvisi pubblici indicati all'art. 8, comma 1, e dalla disciplina nazionale applicabile, ivi inclusi gli adempimenti relativi alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Comune di Prato o il soggetto da questi incaricato procede alle attivita' di concessione delle agevolazioni ovvero, per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo eventualmente previsto dall'avviso o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.