Art. 9 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le domande di agevolazione sono valutate  secondo  le  procedure
stabilite dagli avvisi previsti dall'art. 8, comma 1, sulla base  dei
seguenti criteri: 
    a)  adeguatezza  delle  competenze  tecniche,   organizzative   e
gestionali dell'impresa proponente; 
    b) chiarezza della proposta progettuale; 
    c) qualita' dell'idea progettuale; 
    d) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto; 
    e) ricadute positive sul distretto industriale pratese; 
    f) replicabilita' delle soluzioni  presso  imprese  del  medesimo
distretto industriale pratese ovvero in altri distretti industriali. 
  2.  A  conclusione  del  procedimento  di   valutazione   e   dello
svolgimento degli adempimenti previsti dagli avvisi pubblici indicati
all'art. 8, comma 1, e dalla disciplina  nazionale  applicabile,  ivi
inclusi  gli  adempimenti  relativi  alla  registrazione   dell'aiuto
individuale nel Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui
all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Comune di  Prato
o  il  soggetto  da  questi  incaricato  procede  alle  attivita'  di
concessione delle agevolazioni  ovvero,  per  le  domande  che  hanno
ottenuto un punteggio  inferiore  al  minimo  eventualmente  previsto
dall'avviso o ritenute, comunque, non ammissibili  per  insussistenza
dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal  presente  decreto,
comunica i motivi ostativi all'accoglimento della  domanda  ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni e integrazioni.