Art. 4 
 
  1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma  6
dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici
possono   svolgere   all'estero,   nell'ambito   dei   rapporti    di
collaborazione  didattico-scientifica  tra  universita'  italiane   e
straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 2 settembre 2022 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                    Il Ministro dell'universita' 
                           e della ricerca 
                                Messa 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2601