Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Unicamente per le operazioni elettorali finalizzate  alla  prima
elezione dei componenti del comitato  centrale  e  del  collegio  dei
revisori della Federazione nazionale degli  ordini  dei  biologi,  da
tenersi nel primo trimestre  dell'anno  successivo  all'elezione  dei
Presidenti e dei consigli direttivi  degli  Ordini  dei  biologi,  ai
sensi  dell'art.  8,  comma  8,  del  decreto  legislativo  del  capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, gli adempimenti previsti dal
decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, sono  espletati  dal
commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 2. 
  2.  All'insediamento  degli  organi  direttivi  della   Federazione
nazionale degli ordini dei biologi, il commissario  straordinario  di
cui all'art. 1, comma 2, cessa dalla sua funzione.