Art. 3. Comitato di esperti 1. Presso la UIF e' costituito e opera, ai sensi dell'alt. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, un comitato di esperti composto dal direttore della UIF, che lo presiede, e da quattro membri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2. 2. Alle riunioni assiste il segretario del comitato, scelto dal direttore tra il personale addetto alla UIF appartenente al segmento professionale di direttore dell'Area manageriale e alte professionalita'. 3. Le delibere del comitato sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 4. Il comitato svolge funzioni di consulenza e di ausilio a supporto dell'azione della UIF.