Art. 4. Risorse 1. La Banca d'Italia assegna alla UIF risorse umane e tecniche, mezzi finanziari e beni strumentali idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali e degli altri compiti ad essa demandati dal presente regolamento. 2. La Banca d'Italia gestisce le procedure informatiche e telematiche utilizzate dalla UIF, assicurando che l'accesso ai relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF per il quale sia richiesta dall'UIF stessa la relativa abilitazione.