(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                               Risorse 
 
    1. La Banca d'Italia assegna alla UIF risorse umane  e  tecniche,
mezzi finanziari e beni strumentali idonei ad  assicurare  l'efficace
perseguimento dei suoi fini istituzionali e degli  altri  compiti  ad
essa demandati dal presente regolamento. 
    2.  La  Banca  d'Italia  gestisce  le  procedure  informatiche  e
telematiche  utilizzate  dalla  UIF,  assicurando  che  l'accesso  ai
relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF per il
quale sia richiesta dall'UIF stessa la relativa abilitazione.