(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                           Organizzazione 
 
    1.  Alla  UIF  si  applicano  le  disposizioni  sulla   struttura
organizzativa dell'Amministrazione centrale contenute nel regolamento
generale della Banca d'Italia, salvo quanto diversamente disciplinato
dalla legge e dal presente regolamento. 
    2. Nell'ambito della UIF: 
      a) il Servizio operazioni sospette svolge i compiti di  analisi
finanziaria  delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette  e   delle
comunicazioni  delle  Pubbliche  amministrazioni  e  ne   valuta   la
fondatezza; verifica  il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia;
utilizza i dati e le informazioni acquisite tramite le  comunicazioni
oggettive per  l'approfondimento  delle  operazioni  sospette  e  per
effettuare analisi di  fenomeni  o  tipologie  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo; definisce le metodologie per  l'analisi
finanziaria e  i  criteri  per  la  selezione  classificazione  delle
segnalazioni  avvalendosi   del   supporto   tecnico   del   Servizio
valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica; 
      b) il Servizio normativa e  collaborazioni  istituzionali  cura
l'interlocuzione  con  l'Autorita' giudiziaria   e   con   le   altre
Autorita', anche estere; segue la produzione  normativa  nazionale  e
presta la propfia collaborazione  alle  altre  Autorita';  predispone
istruzioni,  indicatori  e schemi  di  anomalia  nei  confronti   dei
soggetti   destinatari    degli    obblighi    antiriciclaggio;    la
pianificazione  e  l'organizzazione  dell'attivita'  ispettiva  e   i
compiti  connessi  all'esame   delle   irregolarita';   assicura   la
partecipazione    alle    riunioni    degli     organismi     europei
e internazionali; segue gli aspetti della cooperazione internazionale
e analizza comunicazioni rese dalle FIU estere; 
      c) il Servizio valorizzazione delle informazioni e  innovazione
tecnologica cura i processi di raccolta  di  tutti  i  dati  ricevuti
dalla UIF e le  procedure  di  controllo  qualitativo,  integrazione,
classificazione  e   arricchimento   delle   informazioni;   promuove
l'innovazione tecnologica nei processi operativi  della  UIF;  svolge
compiti connessi con la gestione dellasicurezza informatica; incrocia
le  informazioni  disponibili  per   l'identificazione   operativita'
sospetta non segnalata, raccordandosi con gli altri Servizi  per  gli
eventuali seguiti; effettua studi e analisi di fenomeni  o  tipologie
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
    3. Ciascun Servizio e'  articolato  in  divisioni.  Il  Capo  del
Servizio operazioni sospette con l'approvazione del  direttore  della
UIF determina, con. apposita comunicazione di servizio, i criteri per
la  ripartizione  delle  segnalazioni  tra  le  divisioni  incaricate
dell'analisi delle operazioni sospette 
    4. I capi dei servizi, i  vice  capi  servizio  e  i  capi  delle
divisioni sono nominati, sentita Direttorio e il direttore della UIF,
dal Governatore o dal direttore generale della Banca  d'Italia,  base
alle competenze stabilite dallo statuto e  dal  regolamento  generale
della Banca d'Italia. 
    5.  Il  direttore  della  UIF  esprime  un  parere  con  riguardo
all'assegnazione e ai trasferimenti personale da e verso la UIF. 
    6. Il capo del servizio  ha  la  responsabilita'  dell'attuazione
degli indirizzi stabiliti dal direttore nelle materie di competenza e
del funzionamento  della  struttura  cui  e'  preposto,  della  quale
progamma, dirige e controlla l'attivita' con  la  collaborazione  del
vice capo servizio; ha la gestione del personale, del quale  promuove
lo sviluppo professionale e la valorizzazione  delle  diversi  vigila
sull'osservanza delle norme in materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro  con  poteri  responsabilita'  correlati   alle   attribuzioni
conferite alla struttura. Firma gli atti e la  corrisponder  relativi
alle attribuzioni assegnate. 
    7. Il vice capo servizio e' il  diretto  collaboratore  del  capo
servizio, lo affianca nella sua attivita' anche mediante  l'esercizio
di deleghe e lo sostituisce in caso di  assenza  o  impedimento.  Nei
casi contemporanea assenza del capo servizio e del  suo  vice  ricade
nella responsabilita' del direttore della UIF l'individuazione  della
persona incaricata di assicurare la direzione del servizio.