Art. 5. Organizzazione 1. Alla UIF si applicano le disposizioni sulla struttura organizzativa dell'Amministrazione centrale contenute nel regolamento generale della Banca d'Italia, salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge e dal presente regolamento. 2. Nell'ambito della UIF: a) il Servizio operazioni sospette svolge i compiti di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e delle comunicazioni delle Pubbliche amministrazioni e ne valuta la fondatezza; verifica il rispetto delle disposizioni in materia; utilizza i dati e le informazioni acquisite tramite le comunicazioni oggettive per l'approfondimento delle operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; definisce le metodologie per l'analisi finanziaria e i criteri per la selezione classificazione delle segnalazioni avvalendosi del supporto tecnico del Servizio valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica; b) il Servizio normativa e collaborazioni istituzionali cura l'interlocuzione con l'Autorita' giudiziaria e con le altre Autorita', anche estere; segue la produzione normativa nazionale e presta la propfia collaborazione alle altre Autorita'; predispone istruzioni, indicatori e schemi di anomalia nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio; la pianificazione e l'organizzazione dell'attivita' ispettiva e i compiti connessi all'esame delle irregolarita'; assicura la partecipazione alle riunioni degli organismi europei e internazionali; segue gli aspetti della cooperazione internazionale e analizza comunicazioni rese dalle FIU estere; c) il Servizio valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica cura i processi di raccolta di tutti i dati ricevuti dalla UIF e le procedure di controllo qualitativo, integrazione, classificazione e arricchimento delle informazioni; promuove l'innovazione tecnologica nei processi operativi della UIF; svolge compiti connessi con la gestione dellasicurezza informatica; incrocia le informazioni disponibili per l'identificazione operativita' sospetta non segnalata, raccordandosi con gli altri Servizi per gli eventuali seguiti; effettua studi e analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 3. Ciascun Servizio e' articolato in divisioni. Il Capo del Servizio operazioni sospette con l'approvazione del direttore della UIF determina, con. apposita comunicazione di servizio, i criteri per la ripartizione delle segnalazioni tra le divisioni incaricate dell'analisi delle operazioni sospette 4. I capi dei servizi, i vice capi servizio e i capi delle divisioni sono nominati, sentita Direttorio e il direttore della UIF, dal Governatore o dal direttore generale della Banca d'Italia, base alle competenze stabilite dallo statuto e dal regolamento generale della Banca d'Italia. 5. Il direttore della UIF esprime un parere con riguardo all'assegnazione e ai trasferimenti personale da e verso la UIF. 6. Il capo del servizio ha la responsabilita' dell'attuazione degli indirizzi stabiliti dal direttore nelle materie di competenza e del funzionamento della struttura cui e' preposto, della quale progamma, dirige e controlla l'attivita' con la collaborazione del vice capo servizio; ha la gestione del personale, del quale promuove lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle diversi vigila sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con poteri responsabilita' correlati alle attribuzioni conferite alla struttura. Firma gli atti e la corrisponder relativi alle attribuzioni assegnate. 7. Il vice capo servizio e' il diretto collaboratore del capo servizio, lo affianca nella sua attivita' anche mediante l'esercizio di deleghe e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nei casi contemporanea assenza del capo servizio e del suo vice ricade nella responsabilita' del direttore della UIF l'individuazione della persona incaricata di assicurare la direzione del servizio.