Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 1.311.382,20 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza, di cui euro 428.612,60 riferito ai commi 1 e 2 dell'art. 1 ed euro 882.769,60 riferito ai commi 3 e 4 del medesimo art. 1. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 6194 intestata al Presidente della Regione Abruzzo - soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio