Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede, nel limite massimo di  euro  1.311.382,20  a  valere  sulle
risorse stanziate per l'emergenza, di cui euro 428.612,60 riferito ai
commi 1 e 2 dell'art. 1 ed euro 882.769,60 riferito ai commi  3  e  4
del medesimo art. 1. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla  contabilita'
speciale n. 6194 intestata al  Presidente  della  Regione  Abruzzo  -
soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1  dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16  maggio  2022.
Resta  fermo  quanto  disposto  in  tema  di  rendicontazione   dalla
circolare del Capo del Dipartimento della protezione  civile  del  23
maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° dicembre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio