Art. 10 Modalita' di concessione del contributo 1. La direzione generale, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla commissione di valutazione, provvede all'approvazione del progetto, alla determina del contributo da concedere per lo svolgimento del progetto medesimo, alle modalita' di erogazione del contributo stesso e all'ammissione al contributo dei soggetti beneficiari. 2. Il contributo e' erogato nelle percentuali massime della spesa ammessa a finanziamento con le modalita' riportate all'interno degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. 3. La direzione generale, con l'emanazione del decreto di determinazione e concessione del contributo, tra l'altro, individua: a) soggetto proponente e beneficiari; b) l'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso; c) l'ammontare dell'anticipo; d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa; e) la durata ed il termine di conclusione del progetto.