Art. 10 
 
               Modalita' di concessione del contributo 
 
  1. La direzione generale,  a  seguito  dell'istruttoria  effettuata
dalla  commissione  di  valutazione,  provvede  all'approvazione  del
progetto,  alla  determina  del  contributo  da  concedere   per   lo
svolgimento del progetto medesimo, alle modalita' di  erogazione  del
contributo  stesso  e  all'ammissione  al  contributo  dei   soggetti
beneficiari. 
  2. Il contributo e' erogato nelle percentuali massime  della  spesa
ammessa a finanziamento con le modalita' riportate all'interno  degli
articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  3.  La  direzione  generale,  con  l'emanazione  del   decreto   di
determinazione e concessione del contributo, tra l'altro, individua: 
    a) soggetto proponente e beneficiari; 
    b)  l'importo  totale  della  spesa  ammessa  e  del   contributo
concesso; 
    c) l'ammontare dell'anticipo; 
    d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa; 
    e) la durata ed il termine di conclusione del progetto.