Art. 12 
 
            Termine per la realizzazione degli interventi 
 
  1. La realizzazione degli interventi deve essere  completata  entro
il termine  indicato  nel  decreto  di  approvazione  progetto  e  di
determina e  concessione  del  contributo.  Le  spese  devono  essere
effettuate entro il termine di conclusione del progetto. 
  2. La data di inizio dell'intervento, se non espressamente indicata
all'interno del decreto di determinazione  e  concessione  contributo
e/o  nell'accordo  di  collaborazione,  coincide  con  la   data   di
registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo.