Art. 12 Termine per la realizzazione degli interventi 1. La realizzazione degli interventi deve essere completata entro il termine indicato nel decreto di approvazione progetto e di determina e concessione del contributo. Le spese devono essere effettuate entro il termine di conclusione del progetto. 2. La data di inizio dell'intervento, se non espressamente indicata all'interno del decreto di determinazione e concessione contributo e/o nell'accordo di collaborazione, coincide con la data di registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo.