Art. 13 Spese ammissibili e intensita' di aiuto 1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono quelle previste per ogni singola categoria di aiuto del regolamento (UE) 702/2014 e indicate dal Ministero nei provvedimenti attuativi. 2. Ai fini del calcolo dell'intensita' di aiuto e delle spese ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 3. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale non puo' superare l'importo delle spese ammissibili e le sovvenzioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di aiuto previsti.