Art. 13 
 
               Spese ammissibili e intensita' di aiuto 
 
  1. Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono
quelle previste per ogni singola categoria di aiuto  del  regolamento
(UE) 702/2014 e indicate dal Ministero nei provvedimenti attuativi. 
  2. Ai fini del calcolo  dell'intensita'  di  aiuto  e  delle  spese
ammissibili, tutte le  cifre  utilizzate  sono  intese  al  lordo  di
qualsiasi  imposta  o  altro  onere.   I   costi   ammissibili   sono
accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche  e  aggiornate.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e'  ammissibile  agli  aiuti,
salvo  nel  caso  in  cui  non  sia  recuperabile  ai   sensi   della
legislazione nazionale sull'IVA. 
  3. L'ammontare complessivo del contributo  in  conto  capitale  non
puo' superare l'importo delle  spese  ammissibili  e  le  sovvenzioni
concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di
aiuto previsti.