Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di  cui
all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per: 
    a)  «Filiera  biologica»:  l'insieme  degli  operatori  biologici
coinvolti  nelle  fasi  della   produzione   biologica   (produzione,
preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata  con
qualsiasi forma giuridica,  comprese  quelle  previste  dall'art.  10
della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda,  su  base  regionale  o
interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al  totale
la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di
produzione primaria; 
    b) «Operatore biologico»: l'operatore di cui  all'art.  3,  punto
13), del regolamento (UE) n. 2018/848  inserito  nell'elenco  di  cui
all'art.  7  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012; 
    c)  «Associazioni  biologiche»:  le  associazioni  di   esclusiva
rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui
soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie
associate in almeno dieci regioni o province autonome; 
    d)  «Distretto  biologico/biodistretto»:  cosi'   come   definito
dall'art. 13 della legge 9 marzo  2022,  n.  23.  Nelle  regioni  che
abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o
distretti biologici  si  applicano  le  definizioni  stabilite  dalla
medesima normativa; 
    e) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    f) «Provvedimenti»: avvisi attuativi  emanati  dal  Ministero  in
attuazione del presente decreto; 
    g) «Soggetto proponente»: il soggetto  che  assume  il  ruolo  di
referente  nei  confronti  del  Ministero  circa   l'esecuzione   del
progetto, nonche' la rappresentanza dei propri componenti per tutti i
rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi  alle
attivita' di erogazione delle agevolazioni; 
    h)  «Soggetti  della  filiera»:  gli  operatori   biologici   che
concorrono direttamente alle diverse fasi della filiera biologica; 
    i) «Progetto»: l'insieme degli interventi  proposti  dal  singolo
soggetto proponente; 
    j) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero, la societa'  di  cui
all'art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e s.m.i. 
    k) «Direzione generale»: Dipartimento delle politiche competitive
della qualita' agroalimentare, della pesca e  dell'ippica,  direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, della pesca
e dell'ippica.