Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per: a) «Filiera biologica»: l'insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall'art. 10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di produzione primaria; b) «Operatore biologico»: l'operatore di cui all'art. 3, punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012; c) «Associazioni biologiche»: le associazioni di esclusiva rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie associate in almeno dieci regioni o province autonome; d) «Distretto biologico/biodistretto»: cosi' come definito dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa; e) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; f) «Provvedimenti»: avvisi attuativi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto; g) «Soggetto proponente»: il soggetto che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del progetto, nonche' la rappresentanza dei propri componenti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni; h) «Soggetti della filiera»: gli operatori biologici che concorrono direttamente alle diverse fasi della filiera biologica; i) «Progetto»: l'insieme degli interventi proposti dal singolo soggetto proponente; j) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero, la societa' di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e s.m.i. k) «Direzione generale»: Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica.