Art. 6 Soggetti proponenti 1. Per i progetti a carattere nazionale di cui all'art. 5 comma 2, lettera a) del presente decreto, possono presentare domanda di accesso ai contribuiti: a) le filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende in raggruppamenti di imprese, aventi almeno le seguenti caratteristiche: i. compagine costituita da operatori biologici coinvolti nella produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici; ii. gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero maggioritario, e dovranno avere nel complesso sede operativa in almeno cinque regioni e/o province autonome; iii. i soggetti del raggruppamento dovranno avere interessi comuni nella commercializzazione di uno o piu' prodotti della filiera biologica. b) le associazioni biologiche. 2. Per i progetti a carattere locale di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del presente decreto, possono presentare domanda di accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti, cosi' come definiti dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23, riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di competenza alla data di apertura dei bandi di cui all'art. 1, comma 2.