Art. 6 
 
                         Soggetti proponenti 
 
  1. Per i progetti a carattere nazionale di cui all'art. 5 comma  2,
lettera a)  del  presente  decreto,  possono  presentare  domanda  di
accesso ai contribuiti: 
    a) le filiere biologiche giuridicamente costituite o  costituende
in   raggruppamenti   di   imprese,   aventi   almeno   le   seguenti
caratteristiche: 
      i. compagine costituita da operatori biologici coinvolti  nella
produzione primaria con la  partecipazione  di  almeno  un  operatore
coinvolto  nella  preparazione  e  nella  distribuzione  di  prodotti
agricoli ed agroalimentari biologici; 
      ii. gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria
presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero  maggioritario,
e dovranno  avere  nel  complesso  sede  operativa  in  almeno cinque
regioni e/o province autonome; 
      iii. i soggetti del  raggruppamento  dovranno  avere  interessi
comuni nella commercializzazione di uno o piu' prodotti della filiera
biologica. 
    b) le associazioni biologiche. 
  2. Per i progetti a carattere locale di cui all'art.  5,  comma  2,
lettera b)  del  presente  decreto,  possono  presentare  domanda  di
accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti, cosi' come
definiti dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n.  23,  riconosciuti
dalle regioni e dalle province autonome di competenza  alla  data  di
apertura dei bandi di cui all'art. 1, comma 2.