Art. 2 Integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022 in relazione alla modulistica allegata 1. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla predetta OCDPC n. 948/2022 per le finalita' di cui all'art. 4, comma 3, puo' essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, e' inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.