Art. 2 
 
Integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
      civile n. 948/2022 in relazione alla modulistica allegata 
 
  1. La modulistica predisposta  dal  Dipartimento  della  protezione
civile ed allegata alla predetta OCDPC n. 948/2022 per  le  finalita'
di cui all'art. 4, comma 3,  puo'  essere  utilizzata  anche  per  la
ricognizione da effettuare con  riferimento  all'art.  25,  comma  2,
lettera e), del decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1.  Detta
ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico
dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi,  e'
inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.