Art. 6 Misure per il rafforzamento della capacita' operativa del Comune di Casamicciola Terme 1. Al fine di consentire la piena operativita' e capacita' di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell'emergenza in rassegna, il Commissario delegato puo' autorizzare il ricorso da parte del Comune di Casamicciola Terme a incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165/2001, in favore di personale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura delle attivita' emergenziali, nel limite massimo complessivo di cinque unita' per la durata dello stato di emergenza ed entro il limite di spesa di euro 200.000,00. 2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a riconoscere fino al termine dello stato di emergenza, previa rendicontazione, un rimborso in favore del Comune di Casamicciola Terme delle spese di missione, per la sola quota parte eccedente gli ordinari stanziamenti di bilancio comunale a tal fine previsti, effettuate a Napoli o all'Isola d'Ischia dal personale direttamente impiegato per la gestione emergenziale in rassegna. 3. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna.