Art. 6 
 
Misure per il rafforzamento della capacita' operativa del  Comune  di
                         Casamicciola Terme 
 
  1. Al fine di consentire  la  piena  operativita'  e  capacita'  di
risposta della struttura comunale nella gestione delle  misure  volte
al contrasto dell'emergenza in rassegna, il Commissario delegato puo'
autorizzare il ricorso da parte del Comune di  Casamicciola  Terme  a
incarichi individuali ai sensi dell'art.  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  comprese  altre  forme  di  lavoro  flessibile,   anche
attingendo a graduatorie concorsuali vigenti  di  amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165/2001, in favore di
personale di comprovata esperienza e professionalita'  connessa  alla
natura delle attivita' emergenziali, nel limite  massimo  complessivo
di cinque unita' per la durata dello stato di emergenza ed  entro  il
limite di spesa di euro 200.000,00. 
  2. Il Commissario delegato e' altresi'  autorizzato  a  riconoscere
fino al termine dello stato di emergenza, previa rendicontazione,  un
rimborso in favore del Comune di Casamicciola Terme  delle  spese  di
missione, per la sola quota parte eccedente gli ordinari stanziamenti
di bilancio comunale a tal  fine  previsti,  effettuate  a  Napoli  o
all'Isola  d'Ischia  dal  personale  direttamente  impiegato  per  la
gestione emergenziale in rassegna. 
  3. Gli oneri connessi all'attuazione  del  presente  articolo  sono
posti a carico delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna.