Art. 11 
 
   Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il CITE e' presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  che  puo'  delegare  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente
la politica industriale, il Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy. Il Comitato e' composto dai  Ministri  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,  delle  imprese   e   del   made   in   Italy,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. ((Alle riunioni del Comitato))
partecipano, altresi',  gli  altri  Ministri,  ((o  loro  delegati,))
aventi competenza nelle materie oggetto  dei  provvedimenti  e  delle
tematiche poste all'ordine del giorno.»; 
    b) al comma 3: 
      1) all'alinea,  dopo  le  parole:  «Piano  per  la  transizione
ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica»
e, dopo  le  parole:  «coordinare  le  politiche»  sono  inserite  le
seguenti: «e le misure di incentivazione ((nazionali ed europee))»; 
      2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti: 
        «f-ter) sostegno e  sviluppo  delle  imprese  in  materia  di
produzione energetica; 
        f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno; 
        f-quinquies) sicurezza energetica.»; 
      c) al comma 4, le parole: «le  fonti  di  finanziamento,»  sono
soppresse e  dopo  le  parole:  «singole  misure»  sono  inserite  le
seguenti: «e indica altresi' le relative fonti di finanziamento  gia'
previste dalla normativa e dagli atti vigenti»; 
      d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e
del Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  e'  adottato  il
regolamento interno del CITE, che  ne  disciplina  il  funzionamento.
((Le  deliberazioni  del  CITE  sono  pubblicate  nel  sito  internet
istituzionale  del  Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica))». 
  2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri  di  cui  all'articolo  57-bis,  ((comma  8,))  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
articolo, continua ad applicarsi  il  regolamento  interno  del  CITE
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.