Art. 11 Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE 1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. ((Alle riunioni del Comitato)) partecipano, altresi', gli altri Ministri, ((o loro delegati,)) aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.»; b) al comma 3: 1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica» e, dopo le parole: «coordinare le politiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di incentivazione ((nazionali ed europee))»; 2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti: «f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica; f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno; f-quinquies) sicurezza energetica.»; c) al comma 4, le parole: «le fonti di finanziamento,» sono soppresse e dopo le parole: «singole misure» sono inserite le seguenti: «e indica altresi' le relative fonti di finanziamento gia' previste dalla normativa e dagli atti vigenti»; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. ((Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica))». 2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis, ((comma 8,)) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.